I temi di NT+Agricoltura

Torna il tax credit per le reti di imprese agricole: premiati gli investimenti per l’e-commerce

La legge di Bilancio 2020 prevede un credito d’imposta del 40% per nuove spese non superiori a 50mila euro dal 2021 al 2023

di Gian Paolo Tosoni

Riaperto il termine per il credito d’imposta alle reti di imprese agricole. Lo prevede il comma 131 dell’articolo 1, della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021). Si tratta di un beneficio già introdotto in passato dall’articolo 1, comma 3 del Dl 91/2014 convertito nella legge 116/2014 e consiste nel credito di imposta del 40% per le spese per nuovi investimenti per un ammontare non superiore a 50mila euro.

Come nella legge originaria il credito di imposta riguarda gli investimenti effettuati, per l’ampliamento e la realizzazione di infrastrutture informatiche finalizzate al posizionamento del commercio elettronico. Il beneficio ricorda il credito di imposta del 50% su beni strumentali nuovi interconnessi (legge 160/2019), ma per le reti di impresa agricole è diverso in quanto è finalizzato al commercio via internet e non serve alcuna interconnessione con i vari settori della azienda anche se l’eventuale esistenza male non fa. Il credito d’imposta può essere utilizzato solo in compensazione anche interamente nell’esercizio di sostenimento della spesa.

La durata dell’agevolazione è triennale e riguarda gli investimenti effettuati nei periodi di imposta dal 2021 al 2023 (non è precisato nulla per i soggetti che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare). Il credito d’imposta è riservato alle reti di impresa agricole anche costituite in forma di cooperativa o riunite in consorzio, oppure aderenti ai disciplinari delle «strade del vino».

L’obiettivo è quello di incentivare le vendita a distanza, fuori dal territorio nazionale per la creazione di depositi fiscali virtuali e facilitare l’assolvimento degli adempimenti fiscali. Peraltro il tema è di attualità in quanto dal 1 luglio 2021 entra in vigore il nuovo regime Iva per le vendite a distanza che deve considerare la aliquota iva applicata nei Paesi Ue di destino.

Il credito d’imposta sembra riservato alla rete di impresa o analogo organismo associativo e quindi si deve trattare di «rete soggetto» e non di «rete contratto» nella quale l’operatività sarebbe riservate alle singole imprese legate dal contratto. Infatti l’articolo 3 del Dl 5/2009 convertito nella legge 33/2009, prevede due tipologie di contratti «rete soggetto» e «rete contratto».

La rete soggetto, dotata di fondo patrimoniale, può acquisire la soggettività giuridica mediante l’iscrizione del contratto nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Quindi diviene un nuovo soggetto di diritto in quanto autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici e quindi acquisisce rilevanza anche dal punto di vista tributario. Quindi la rete soggetto, sotto il profilo delle imposte dirette, è inquadrata tra gli enti e può essere commerciale o non commerciale a seconda della attività che essa svolge. Per avere il diritto al credito di imposta appare evidente che la rete debba esercitare per conto delle imprese agricole aderenti la vendita via internet dei prodotti agricoli e questo la riporta nell’ambito degli enti commerciali e quindi deve aprire la partita Iva. Ai fini delle imposte dirette la rete tra imprese agricole non usufruisce di particolari agevolazioni fiscali.

Il contratto di rete in agricoltura, ma in presenza di esercizio della attività agricola, con l’ottenimento dei prodotti a titolo originario, è stato esaminato dalle Entrate con la risoluzione 75/E/2017.