Adempimenti

Tracciabilità rifiuti, addio Sistri dal 15 giugno il nuovo registro

Più tempo per l’iscrizione: tre scadenze in base alla classe di utenti. Il Rentri raccoglie i dati dei registri di carico e scarico e dei formulari

di Paola Ficco

Entra in vigore giovedì 15 giugno il nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri). Ma tutto continua con le vecchie scritture (registro e formulario) fino al 15 dicembre 2024. Il Rentri appare molto diverso dal Sistri, già solo per i ridotti costi dei diritti di segreteria e dei contributi annuali e per la valorizzazione del ruolo dell’Albo gestori.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio è stato pubblicato il decreto 4 aprile 2023 con il quale il ministero dell’Ambiente regolamenta il nuovo registro, istituito dall’articolo 6 del decreto legge 135/2018 e disciplinato dall’articolo 188-bis del Dlgs 152/2006.

Il nuovo registro

Il Rentri introduce un modello di gestione digitale che consente alle imprese di adempiere agli obblighi di tracciabilità previsti per i rifiuti dal Dlgs 152/2006 (Codice ambientale). Ora tutti questi dati sono integrati nel Rentri che pare offrire ai soggetti obbligati la riduzione di oneri burocratici e una breve spendita di tempo nella compilazione. Nel contempo, si candida a garantire una maggiore omogeneità e fruibilità dei dati. Il decreto arriva dopo un periodo di sperimentazione condotto, attraverso il laboratorio (www.prototipo.rentri.it) allestito unitamente al sito www.rentri.it, dall’Albo nazionale gestori ambientali, ministero dell’Ambiente e Unioncamere (insieme alle associazioni di categoria e alle imprese).

L’architettura è semplice: un registro centrale dove sono raccolti i dati provenienti dai registri di carico e scarico e dai formulari, tenuti in modalità digitale e trasmessi dai soggetti destinatari dell’obbligo. Il Dm 59/2023 (poiché regola tecnica) è stato sottoposto al periodo “stand still” comunitario affinché gli altri Stati membri potessero chiedere chiarimenti. Il Rentri è gestito dal ministero dell’Ambiente e utilizza la piattaforma telematica dell’Albo gestori, interconnessa con la rete delle Camere di commercio, e presenta due sezioni: anagrafica degli iscritti (contiene anche le autorizzazioni); tracciabilità (contiene i dati di registri e formulari). Il Dm 59/2023 riguarda:

O modelli e formati del registro cronologico e del formulario e modalità di compilazione, vidimazione e tenuta;

O modalità di iscrizione e relativi adempimenti, per obbligati e volontari;

O regole sul funzionamento, che riguardano anche le modalità di trasmissione dei dati e di loro condivisione tra Registro e Ispra affinché siano inseriti nel Catasto rifiuti;

O modalità di coordinamento tra il Mud e quanto trasmesso al Rentri.

Il ministero dell’Ambiente rende i dati del Rentri disponibili, in via telematica, agli organi di controllo, purché preliminarmente accreditati.

I termini per l’iscrizione

L’articolo 13 indica i termini per l’iscrizione suddivisi per classi di utenti:

1) dal 15 dicembre 2024 «ed entro i 60 giorni successivi», per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti i soggetti diversi dai produttori iniziali, inclusi i delegati delle associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse. Compresi i produttori iniziali di rifiuti iscritti all’Albo in categoria 2-bis e che trasportano «esclusivamente» i propri rifiuti speciali «quando obbligati come produttori». Dal 15 dicembre 2024 saranno abrogati i decreti 145/1998 e 148/1998 relativi ai registri e formulari tradizionali;

2) dal 15 giugno 2025 «ed entro i 60 giorni successivi», per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;

3) dal 15 dicembre 2025 «ed entro i 60 giorni successivi», per i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legge 135/2018.

Potranno iscriversi volontariamente anche i soggetti non obbligati.

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