Finanza

Tranfer pricing da riallineare all’Ocse

di Alessandro Galimberti

Perfezionare la disciplina degli oneri documentali sui prezzi di trasferimento (transfer pricing), riportandola alla ratio Ocse, per evitare aggravi amministrativi alle imprese quando non l’abbandono tout court del regime di compliance.

Assolombarda e il Centro Studi dell'Ordine dei dottori Commercialisti di Milano hanno condiviso un Position Paper con riflessioni e proposte destinate alle Entrate. Il documento parte dai vantaggi per i contribuenti e l’amministrazione finanziaria derivanti dall’adozione di un set documentale allineato agli standard Ocse, quindi al netto di alcune varianti introdotte dall’AdE con il provvedimento direttoriale del 23 novembre 2020. A cominciare dalla mole di informazioni richieste, non recuperabili entro le tempistiche previste e con l'obbligo di apporre la marca temporale sull'intero set documentale. Il livello di dettaglio di dati ed informazioni «appare per certi versi più oneroso di quanto indicato dall’Ocse», si legge nel Paper, mentre si sarebbe potuto seguire l’approccio Usa e anglosassone sulla documentazione «sostanzialmente completa» entro i termini della dichiarazione dei redditi.

Positivo il giudizio sulla esimente sanzionatoria per singola transazione ma con il caveat che per le transazioni con numerose controparti la ricostruzione e la raccolta di tutte le info per ciascuna di queste potrebbe essere estremamente complessa e onerosa, in particolar modo per le società italiane che sono parte di gruppi con casa madre estera.

Tra gli altri punti affrontati dal Pp, le transazioni tra casa madre italiana e branch estera con credito di imposta, il posizionamento nell'intervallo libera concorrenza, la documentazione per i servizi a basso valore aggiunto e le operazioni marginali.

Quanto alla marca temporale, novità introdotta nel 2020, i tempi stretti imposti «potrebbero rendere difficoltosa la predisposizione del Masterfile, soprattutto per le società appartenenti a gruppi esteri. Infatti, può accadere che il gruppo di appartenenza non sia tenuto alla predisposizione del Masterfile oppure che, pur essendovi tenuto, il documento abbia un contenuto diverso rispetto al Provvedimento oppure ancora che possa essere predisposto con tempistiche più flessibili rispetto alla normativa».

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