Diritto

Transazione fiscale, i giudici superano il no delle Entrate

Nei tribunali sta prevalendo un’interpretazione estensiva delle norme

di Giuseppe Acciaro e Alessandro Danovi

Nella previsione legislativa « mancata adesione dell’amministrazione finanziaria» rientra anche il voto negativo espresso. È questo l’orientamento prevalente che stanno seguento i giudici nell’applicazione delle norme introdotte dal Dl 125/2020 (anticipandone l’entrata in vigore rispetto al Codice della crisi dove è contenuta). Non mancano sentenze discordi ma l’interpretazione estensiva sta diventando prevalente, con l’effetto di rendere il cram down fiscale e previdenziale maggiormente applicabile.

Silenzio o bocciatura

Le nuove regole sulla transazione fiscale permettono al tribunale di omologare il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione e gli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento anche in mancanza di adesione o di voto da parte degli enti pubblici.

Le espressioni «mancanza di voto» (articolo 180, comma 4, della legge fallimentare ) e in «mancanza di adesione» (articolo 182-bis, comma 4, legge fallimentare e articolo 12, comma 3-quater, legge 3/2012) hanno fin da subito suscitato perplessità poiché non era chiaro se riguardasse solo la mancata pronuncia sulla proposta del debitore da parte dei creditori pubblici qualificati (interpretazione “restrittiva”) o anche il suo rigetto (interpretazione “estensiva”).

L’interpretazione restrittiva

L’orientamento più restrittivo è stato seguito dal Tribunale di Bari (decreto del 18 gennaio 2021) che, in un caso in cui la proposta di concordato preventivo non aveva raggiunto le maggioranze previste dalla legge, a causa del voto negativo degli enti pubblici, aveva previsto che le nuove regole sul cram down fiscale non potessero «ritenersi applicabili, riferendosi la norma all’ipotesi della mancanza di voto da parte dell’amministrazione finanziaria e non includendo quindi – in modo chiaro ed univoco e senza che possano sorgere dubbi interpretativi sul punto – l’ipotesi della espressione di un voto contrario». E questo per «l'univoco tenore letterale della norma» e il «trattamento differenziato irragionevole per i creditori ammessi al voto».

La lettura più estensiva

A favore di un’interpretazione più estensiva si è pronunciato, invece, il Tribunale di La Spezia (decisione del 14 gennaio 2021) . Dopo aver accertato la convenienza di una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e la decisività del voto, il Tribunale ha disposto l’omologazione e l’estensione forzata degli effetti all’Agenzia che aveva espresso voto negativo. Secondo i giudici spezzini il cram down costituisce un’applicazione del principio costituzionale di buon andamento della Pa ed è stato introdotto con l’obiettivo di conseguire la migliore soddisfazione possibile del credito erariale in raffronto a qualsiasi alternativa giudiziaria concorsuale.

In continuità rispetto alla decisione di La Spezia, anche il Tribunale di Forlì ha statuito, infatti, che «per mancata adesione dell’amministrazione finanziaria nelle procedure di sovraindebitamento deve chiaramente intendersi il voto negativo espresso, posto che vigendo in questo ambito il meccanismo del silenzio-assenso il mero non voto equivarrebbe a voto positivo». Ricorrendo quindi le condizioni di convenienza della proposta e decisività, il Tribunale ha omologato l’accordo di composizione di una crisi da sovraindebuitamento, estendendone forzatamente gli effetti ai creditori pubblici.

L’impugnazione del diniego

Le novità legislative assumono notevole rilevanza anche in riferimento alla giurisdizione sull’impugnazione del diniego alla transazione. La Corte di Cassazione, a sezioni unite, superando una posizione precedente (pronuncia 25632/2016), ha statuito che il rigetto delle Entrate è impugnabile dinanzi al giudice fallimentare, e non a quello tributario ( l’ordinanza 8504/2021 ) poiché la ratio concorsuale prevale su quella tributaria. Ne discende che la tutela giurisdizionale compete sempre al debitore/contribuente, poiché il giudice deve bilanciare la discrezionalità degli enti pubblici non solo quando questi restano inerti ma anche quando si pronunciano negativamente. Proprio in quest’ultimo caso, infatti, è necessario verificare la conformità alla legge della loro pronuncia e bilanciare l'interesse fiscale con l’interesse concorsuale, che è prevalente.

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