Diritto

Transazione, giudici divisi sull’accordo solo con il Fisco

La Corte d’appello di Milano nega l’omologazione perché non riguarda gli altri creditori

di Giulio Andreani

Nuovo contrasto dei giudici sull’omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione aventi a oggetto solo i crediti tributari e non anche altri crediti. La Corte d’Appello di Milano (decreto 23 febbraio 2023) ha negato l’omologazione forzosa di una transazione fiscale relativa a crediti tributari che rappresentavano l’89% dei debiti complessivi, in assenza di accordi stipulati con altri creditori, confermando così la decisione del Tribunale di Monza (decreto 26 ottobre 2022). Il Tribunale di Roma (decreto 9 maggio 2023) ha invece omologato un accordo di ristrutturazione avente a oggetto crediti tributari rappresentanti il 99% dell’intera esposizione debitoria (prevedendone fra l’altro il soddisfacimento solo del 2%) e altri crediti soltanto per lo 0,05 per cento.

Le motivazioni

La Corte d’Appello di Milano e il Tribunale di Monza hanno negato il cram down fiscale perché:

l’articolo 182-bis della legge fallimentare prevedeva, come l’art. 40 del Codice della crisi, il deposito e la pubblicazione di un accordo per il che, ove un accordo non sia stato raggiunto con l’unico creditore a cui è stato proposto, esso non esiste e non può dunque essere depositato e poi omologato;

l’articolo 40 del Codice, come a rubrica dell’articolo 182-bis, utilizza il plurale (“accordi”) e pertanto l’omologazione presupporrebbe l’esistenza di una pluralità di intese;

il cram down fiscale richiederebbe la sussistenza di un interesse concorsuale, da considerarsi prevalente, che sarebbe insussistente qualora la proposta di ristrutturazione non coinvolga altri creditori, ma miri a imporre all’amministrazione finanziaria la mera volontà del debitore.

il cram down fiscale si giustificherebbe solo quando il rifiuto dell’Agenzia appaia irragionevole.

Il Tribunale di Roma ha invece dato il via libera al cram down ritenendo che ciò che rileva è:

la convenienza della proposta di transazione fiscale;

il carattere determinante dell’adesione dell’amministrazione;

l’attuabilità del piano;

la completezza e l’adeguatezza dell’attestazione.

I punti critici

Per quanto riguarda la decisione della Corte d’Appello di Milano, il terzo argomento è quello di maggior rilievo. In merito, va considerato che mediante il cram down fiscale il Giudice si sostituisce al Fisco nella valutazione della convenienza della proposta, quando le Entrate la rigettano nonostante sia conveniente per l’Erario: ciò significa che ai fini della omologazione forzosa è sufficiente l’interesse fiscale, sussistendo il quale, cioè la convenienza della proposta di transazione, l’interesse concorsuale è irrilevante per il cram down.

Relativamente agli altri, non vi è dubbio che i debitori debbano evitare condotte abusive ma, poiché il cram down può essere disposto solo in assenza dell’adesione del Fisco, è evidente che non può richiedere la precedente stipula di un accordo con il Fisco. Quanto al plurale “accordi”, il legislatore ha fatto riferimento alla fattispecie ordinaria dell’accordo di ristrutturazione, in cui di solito intervengono più creditori, il che non esclude la stipula di un solo accordo quando un soggetto è titolare sostanzialmente dell’intero credito.

Infine, è chiaro che se la proposta non è conveniente per l’Erario, non può esservi l’omologazione forzosa: ma questo perché manca il presupposto fondamentale del cram down e non perché l’accordo è stato proposto a un solo creditore .

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