Imposte

Transfer price, istanza sulla rettifica estera anche per le stabili organizzazioni

di Luca Gaiani

Rettifiche in diminuzione da transfer pricing anche per i rapporti con proprie stabili organizzazioni all’estero. Il provvedimento di attuazione dell’articolo 31-quater del Dpr 600/1973 - diffuso ieri in versione definitiva dall’agenzia delle Entrate - dà il via alla presentazione delle istanze per ottenere il riconoscimento di riduzioni del reddito a seguito di accertamenti alle consociate estere ( clicca qui per consultarlo ). Per la trasmissione delle domande, vale il termine previsto dalla convenzione Ue del 1990, dalla convenzione bilaterale o dall’altro strumento di risoluzione delle controversie che si intende attivare.

L’articolo 31-quater del Dpr 600/1973 introdotto dalla manovrina della primavera di un anno fa (Dl 50/2017) stabilisce che, in caso di applicazione della disciplina sul transfer pricing, l’impresa italiana ha diritto ad operare una variazione in diminuzione, oltre che in presenza di una procedura amichevole o di una attività di cooperazione internazionale, a seguito di una istanza del contribuente da presentare con modalità stabilite da un apposito provvedimento delle Entrate, che fa seguito a una rettifica in aumento all’estero (paesi con convenzione bilaterale e adeguato scambio di informazioni) che abbia carattere di definitività e che sia conforme ai principi di libera concorrenza.

Il provvedimento approvato ieri in via definitiva, dopo una la consultazione effettuata nei mesi precedenti, regola modalità e termini di queste istanze che dunque da oggi possono essere presentate. L’istanza deve indicare la tipologia di strumento che si intende attivare in sede internazionale.

Rispetto alla versione diffusa in bozza, sono state apportate alcune importanti correzioni che recepiscono le principali osservazioni degli operatori. In primo luogo, si precisa che possono attivare la procedura le imprese italiane che si trovino rispetto a società estere nelle situazioni di controllo indicate dall’articolo 110 comma 7 del Tuir (e meglio precisate dal recente Dm 13 maggio 2018) ovvero che operi all’estero mediante una stabile organizzazione. Viene dunque chiarito che la disciplina riguarda anche i rapporti tra casamadre e stabile estera (oltre che tra stabile italiana di impresa estera) il che dovrebbe confermare indirettamente che per questi scambi può altresì valere la copertura da sanzioni offerta dall’apposita documentazione.

Un’altra puntualizzazione che si trae dalla versione definitiva (come richiesto dai dottori commercialisti nelle loro osservazioni nella consultazione) è il termine entro cui vanno inviate le istanze. Si stabilisce che l’istanza produce l’attivazione di una procedura di risoluzione delle controversie internazionali e che la tipologia di procedura deve essere prevista nell’istanza. In particolare, potrà trattarsi per i Paesi Ue della procedura amichevole regolata dalla convenzione del 23 luglio 1990 (ratificata dalla legge 99/1993), oppure di quella prevista nella singola convenzione bilaterale o ancora da altro strumento giuridico recepito nel nostro paese. Il termine per inviare l’istanza è dunque quello sancito dalla procedura internazionale richiamata nell’istanza stessa. Ad esempio, per la convenzione Ue, il termine (articolo 6) è di tre anni dalla prima notifica.

Quanto al requisito di definitività della rettifica in aumento, il provvedimento delle Entrate precisa che qualora alla data di presentazione dell’istanza, l’accertamento estero non sia ancora definitivo, l’istanza deve indicare la fase in cui si trova la contestazione e le circostanze in dipendenza delle quali la rettifica diventerà definitiva.

Si stabilisce infine che, in caso di rigetto dell’istanza di riconoscimento della variazione in diminuzione al termine della procedura, l’eliminazione della doppia imposizione potrà comunque essere ottenuta attivando direttamente lo strumento giuridico per la risoluzione delle controversie internazionali indicato nell’istanza.

Agenzia delle Entrate, provvedimento del 30 maggio 2018 sul transfer price

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