Finanza

Transfer price, il report Ocse può impattare sulle garanzie infragruppo

L’inquadramento delle transazioni può determinare la diversa riqualificazione delle operazioni finanziarie

ADOBESTOCK

di Massimo Bellini

In base a quanto definito nel report Ocse sulle transazioni finanziarie, il principio dell’accurata delineazione delle transazioni basato non solo sull’analisi delle clausole contrattuali ma anche sugli aspetti fattuali e sul comportamento sostanziale delle parti, potrebbe determinare la diversa riqualificazione giuridica delle operazioni finanziarie. Ad esempio anche le garanzie intragruppo potrebbero essere impattate.

Il contratto di garanzia è un accordo in cui una parte garante si obbliga nei confronti di un soggetto beneficiario nel caso in cui si verifichi un inadempimento da parte del debitore principale (garantito). Nei gruppi il caso più frequente è il rilascio di una garanzia da parte di una società ad una consociata in relazione ad un finanziamento contratto con una banca indipendente.

La finalità della garanzia è quella di migliorare le condizioni di accesso al credito del garantito. Ciò può avvenire tramite una riduzione del costo per interessi e/o ad una maggiore capacità di indebitamento. In quest’ultimo caso secondo l’Ocse andrebbe attentamente valutato se una porzione del prestito dalla banca al garantito debba essere riqualificato in prestito dalla banca al garante che, a sua volta, effettua un apporto di capitale a favore del garantito. La garanzia andrebbe pertanto rivalutata alla luce dell’importo del finanziamento “corretto”.

Si ipotizzi la società A che riceve da una banca un finanziamento di 1.000. Per ottenere il prestito A riceve dalla capogruppo B una garanzia esplicita il cui costo è di 10. Se dall’analisi dei fatti e delle circostanze specifiche emerge che A senza la garanzia potrebbe contrarre un prestito massimo di 500, la rimanente parte del finanziamento (500) dovrebbe poter essere considerata alla stregua di un finanziamento che la banca ha concesso a B che, a sua volta, ha effettuato un apporto di capitale in A del medesimo valore. Andrebbe pertanto valutato se il valore della garanzia di 10, rapportato al finanziamento effettivo di 500, può essere considerato conforme al principio di libera concorrenza. Qualora non lo fosse, la porzione non «arm’s length» del costo diverrebbe indeducibile per il garantito.

In analogia all’analisi del rapporto tra debito/capitale il documento Ocse non discute le ulteriori possibili conseguenze della rettifica dell’operazione intercompany. Tuttavia, posto che l’Ocse considera la parte eccedente di finanziamento come capitale attribuibile al soggetto garantito da parte del garante, ci si chiede se la parte di remunerazione della garanzia in eccesso debba essere trattata alla stregua di un dividendo con la conseguente applicazione delle disposizioni sui dividendi in uscita, anche alla luce di quanto previsto internamente dalla circolare 6/E/2016 (pur se in un caso parzialmente diverso).

Nel documento non viene inoltre specificato se la riqualifica possa avere effetti sull’operazione tra garantito e banca, ovvero sul finanziamento ed i relativi interessi. Posto che le disposizioni Ocse riguardano esclusivamente le transazioni intercompany si ritiene che le stesse non abbiano alcun impatto nei rapporti con il finanziatore indipendente.

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