Adempimenti

Transfer pricing, la circolare delle Entrate: sì ai tempi supplementari per comunicare la documentazione

La circolare 15/E consente di segnalare con la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza

La comunicazione del possesso della documentazione idonea per il transfer pricing può essere effettuata anche con la dichiarazione presentata entro novanta giorni dal termine ordinario di presentazione, sia essa tardiva oppure integrativa/sostitutiva di quella già presentata. Inoltre, ricorrendone le condizioni, il possesso della documentazione idonea può essere comunicato anche tardivamente avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare 15/E/2021 delle Entrate che fa fa seguito al provvedimentodell’Agenzia del 23 novembre 2020 e tiene conto dei contributi inviati dagli operatori durante la consultazione pubblica chiusa il 12 ottobre. Ma vediamo nel dettaglio.

La non applicazione delle sanzioni

I contribuenti possono beneficiare della non applicazione della sanzione amministrativa per infedele dichiarazione (articolo 1, comma 6, e articolo 2, comma 4-ter, del Dlgs 471/1997), derivanti da eventuali rettifiche del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati, nel caso in cui sia resa disponibile all’Amministrazione finanziaria la documentazione prevista dal provvedimento e tale documentazione venga valutata idonea da parte degli addetti alle attività di controllo.

La documentazione idonea

La circolare 15/E entra nel dettaglio della documentazione idonea, con riguardo ai contenuti dei documenti denominati masterfile e documentazione nazionale e illustra inoltre gli aspetti riguardanti la documentazione relativa alle stabili organizzazioni, quella ritenuta idonea per le piccole e medie imprese e la documentazione da predisporre qualora i contribuenti scelgano l’approccio semplificato per valorizzare un’operazione infragruppo consistente nella prestazione di servizi a basso valore aggiunto.

L’efficacia della documentazione

La circolare chiarisce i profili connessi alle forme, all’estensione e alle condizioni di efficacia della documentazione idonea. In tale ambito, è specificato che il masterfile e la documentazione nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.


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