Imposte

Transfer pricing, le Ctp frenano sull’Irap

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di Massimo Bellini e Enrico Ceriana

Rilevanza ai fini Irap del transfer pricing per i periodi dal 2008 al 2013 ancora incerta. Nonostante le varie pronunce favorevoli al contribuente la giurisprudenza di merito non è unanime, mentre non vi sono sentenze della Cassazione o della Corte costituzionale.

La questione trae origine dalla riforma Irap che a partire dal 2008 ha introdotto il principio di derivazione diretta della base imponibile del tributo dal bilancio d’esercizio. Di conseguenza a partire dal 2008 ai fini Irap non avrebbero dovuto trovare più applicazione le disposizioni del Tuir fra cui anche l’articolo 110, comma 7, relativo ai prezzi di trasferimento.

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Tale conclusione trovava conferma indiretta nell’approccio seguito dal Mef che, proprio a seguito della riforma Irap, non riteneva più applicabile la convenzione arbitrale 90/436/Eec, finalizzata all’eliminazione della doppia imposizione da rettifiche di Tp, agli avvisi di accertamento ai fini Irap. Al contrario l’amministrazione finanziaria aveva continuato a ritenere applicabili negli accertamenti emessi le rettifiche di transfer pricing anche per il tributo regionale.

Per risolvere l’incertezza il legislatore con la legge di stabilità 2014 ha confermato la rilevanza della disciplina Tp ai fini Irap «anche per i periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007».

Sono numerose le sentenze sul tema favorevoli al contribuente, che ritengono applicabili le disposizioni della legge di stabilità solo dal 2014.

In più occasioni i giudici hanno ritenuto che le disposizioni delle legge di stabilità devono essere infatti interpretate conformemente ai principi costituzionali di uguaglianza, di capacità contributiva e di buon andamento della pubblica amministrazione oltre che dei principi europei di salvaguardia dei diritti dell’uomo e dei principi comunitari: «il principio della certezza del diritto, che ha per corollario quello della tutela del legittimo affidamento, esige che una normativa che comporta conseguenze svantaggiose per i privati sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per gli amministrati» (Corte di Giustizia 12 dicembre 2013 C-362/12 punto 44). Prevedibilità difficile da ipotizzare a seguito delle modifiche intervenute nel 2007 alla disciplina Irap.

Viene inoltre sottolineato che lo statuto del contribuente vieta epressamente la reotrattività delle norme, che andrebbe contro la certezza del diritto e quindi sarebbe idonea ad incrinare la correttezza cui deve essere improntato il rapporto fisco contribuente. È censurata anche la valenza interpretativa della legge. La norma di interpretazione autentica può dirsi costituzionalmente legittima solo qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto. Se infatti la legge interpretativa «si limita ad assegnare alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario» (Corte costituzionale 28 marzo 2008 n. 74), non vi è alcuna preclusione alla sua retroattività. Ebbene tale situazione non è ravvisabile per la legge di stabilità 2014 perché «dice esattamente il contrario di quanto detto con molta chiarezza nella legge di riforma Irap del 2008 che richiamava espressamente il Tp».

Tra le sentenze favorevoli più recenti si vedano la Ctp Milano 4291/43/17, Ctp Milano 2765/8/17, Ctp Milano 1630/41/17, Ctp Milano 1492/9/17, la Ctp Bergamo 72/4/17, Ctp Milano 704/17/17, Ctp Reggio Emilia 510/3/14, Ctr Lombardia 3827/1/16.

Tra le sentenze sfavorevoli la Ctr Puglia 2691/7/17 ha ritenuto che le disposizioni della legge di stabilità, pur non avendo carattere interpretativo, devono avere efficacia retroattiva. In particolare «la tutela dell’affidamento va valutata e bilanciata con altri valori costituzionalmente protetti quali quello della situazione di deficit della finanza pubblica a cui si è cercato di far fronte proprio con la legge di stabilità 2014». Si vedano inoltre la Ctr Lombardia 2699/10/17, Ctp Milano 2386/44/17, Ctp Lecco 116/1/17 che di fatto si limitano a richiamare le previsioni della legge di stabilità secondo cui l’applicazione vale anche per i periodi successivi al 2017.

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