Transfer pricing e documentazione anti-sanzioni: la strada dell’integrativa
Il provvedimento delle Entrate 360494/2020 prevede che l’amministrazione non sia vincolata a riconoscere la penalty protection in assenza della marca temporale
Con la marca temporale il transfer pricing rischia di tornare indietro di diversi anni. È una considerazione di molti operatori sulle implicazioni del nuovo provvedimento sugli oneri documentali. Infatti, secondo il punto 5.1.2 del provvedimento 360494/2020 dell'agenzia delle Entrate, il masterfile e la documentazione nazionale devono avere firma elettronica con marca temporale entro la scadenza della dichiarazione dei redditi, che ricordiamolo per l’anno d’imposta 2019 (quindi Redditi 2020) è stata differita al 10 dicembre 2020 dall’articolo 3 del Dl 157/2020. Il punto 5.3.2, lettera(a) prevede che l’amministrazione non sia vincolata a riconoscere la penalty protection in assenza di tale marca.
Sembrerebbe quindi che l’apposizione della marca temporale sia necessaria per l'esimente da sanzioni. Il tema non è irrilevante visto che il contenuto della documentazione idonea è stato modificato per allinearsi alle linee guida Ocse, in principio in ottica di semplificazione, ma comporterà sforzi aggiuntivi nella predisposizione della stessa e difficoltà nel reperimento di informazioni non immediatamente disponibili.
Del resto, le stesse linee guida, pur riconoscendo che la predisposizione della documentazione entro i termini della dichiarazione è una best practice, non prevedono meccanismi analoghi alla marca temporale. Anzi, è lasciato al contribuente decidere come conservare la documentazione (in formato cartaceo, elettronico o altro sistema), a patto che la stessa sia resa disponibile alle amministrazioni quando richiesta per i controlli sui prezzi di trasferimento.
Si ipotizzi una società, che vende beni ad alcune consociate estere. Cosa succederebbe se non riuscisse ad ottenere, anche solo per una delle consociate, i dati riconciliati con il bilancio entro i termini della dichiarazione? Oppure se non si riuscisse a reperire gli Apa/ruling conclusi da società estere, di cui la stessa non sia parte? O ancora se il gruppo non fosse in grado di consegnare il Masterfile entro i termini della dichiarazione? Sembrerebbe che non possa più aderire al regime degli oneri documentali ma ciò sarebbe incomprensibile visto che l'Agenzia esaminerebbe la documentazione ad anni di distanza. Per adeguarsi, l'istituto della remissione in bonis non rappresenterà più una soluzione percorribile poiché la documentazione dovrebbe avere la marca con riferimento alla dichiarazione originaria. Invece non dovrebbero esserci dubbi sulla possibilità di poter predisporre una dichiarazione integrativa entro i 90 giorni. Oltre tale termine la possibilità non è mai stata chiarita dall'amministrazione anche se, su temi diversi dal Tp, in passato sia la cassazione (Cassazione, 25056/2006) che le Entrate (risoluzione 82/E/2009) non sono state positive.
L'argomento è ora parzialmente affrontato nel provvedimento al punto 6.2 in quanto applicabile solo per il pregresso (anni aperti fino al 2019) e nei casi in cui risulti applicabile l'articolo 10, comma 2, della legge 212/2000. Il punto 6.1 del provvedimento consente la facoltà di integrative a sfavore per chi ha già optato per gli oneri documentali. A regime andrebbero previste delle aperture ulteriori per chi non sia stato in grado di optare nei termini della dichiarazione. Potrebbe trattarsi della possibilità di avvalersi di dichiarazioni integrative o di poter integrare la documentazione (mancante di alcune parti, specie quelle non a disposizione del contribuente) su cui sia già stata apposta la marca temporale.
Andrebbe inoltre previsto che se il contribuente non aderisce agli oneri documentali ma consegna spontaneamente la documentazione siano applicabili le riduzioni previste dall'art. 7 comma 4 Dlgs 472/97, fino alla metà del minimo, trattandosi di un comportamento ispirato a collaborazione, buona fede e trasparenza. Sicuramente una consultazione pubblica preventiva, come fatto in altre occasioni, sarebbe stata utile per discutere con gli operatori del settore anche questi aspetti.
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