Imposte

Transfer pricing, prova delle ragioni commerciali senza oneri eccessivi

La Corte di giustizia nella causa C-558: la valutazione a mercato nei rapporti tra casa madre e branch in Stati membri diversi è compatibile con le regole Ue

di Massimo Bellini e Enrico Ceriana

Una norma sui prezzi di trasferimento che prevede la valutazione a mercato nei rapporti tra casa madre e stabile organizzazione solo se situate in Stati membri diversi è compatibile con le disposizioni sulla libertà di stabilimento di cui all’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il contribuente deve essere messo in grado di produrre le ragioni commerciali sottostanti alla transazione, senza eccessivi oneri amministrativi. I principi arrivano dalla sentenza della Corte di giustizia europea C-558/19 dell’8 ottobre 2020 (impresa Pizzarotti), che è in linea con precedenti pronunce.

Il caso sottoposto alla questione pregiudiziale riguarda una società italiana con stabile organizzazione in Romania. La stabile rumena aveva concesso un prestito infruttifero alla casa madre, che era stato contestato dalle autorità fiscali locali in quanto ritenuto non a valori di mergcato. La normativa rumena prevede infatti che l’utile imponibile di una stabile organizzazione è determinato considerando quest’ultima come un soggetto distinto e applicando le norme sui prezzi di trasferimento alle operazioni con la casa madre.

Dopo che l’autorità tributaria locale aveva respinto il ricorso contro l’atto di accertamento la società ha adito il giudice del rinvio (Tribunale superiore di Cluj) che ha sottoposto alla Corte di giustizia Ue la questione pregiudiziale riguardante la compatibilità delle disposizioni rumene con l’articolo 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, riguardante la libertà di stabilimento. Ciò in quanto le operazioni tra una succursale stabilita in uno Stato membro e la società madre stabilita in un altro Stato membro sono sottoposte alle norme in materia di prezzi di trasferimento, che invece non sono applicabili nel caso in cui la succursale e la società madre siano stabilite in Romania.

Secondo la Corte la disparità di trattamento fiscale delle succursali, a seconda del luogo della sede delle società madri può costituire una restrizione alla libertà di stabilimento. Tuttavia, tale restrizione è giustificata dalla necessità di garantire una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri, che costituisce un motivo imperativo di interesse generale.

La norma inoltre deve essere proporzionata rispetto all’obiettivo di ripartizione del potere impositivo in quanto il contribuente deve essere messo in grado, senza eccessivi oneri amministrativi, di produrre elementi relativi alle eventuali ragioni commerciali per le quali tale transazione è stata conclusa, ed un’eventuale rettifica deve limitarsi alla frazione che supera il valore di mercato.

La sentenza è in linea con precedenti pronunce (C-311/08, Sgi e C-382/16, Hornbach). Le norme rumene analizzate dalla Corte di giustizia sono allineate alla normativa sui prezzi di trasferimento italiana, che richiede l’applicazione del principio di libera concorrenza solo per le operazioni internazionali e non domestiche (articolo 5 comma 2, Dlgs 147/2017).

Pertanto, i principi sono indirettamente applicabili anche alle nostre disposizioni. Il focus rimane la dimostrazione della natura arm’s length delle transazioni, che può avvenire anche in caso di finanziamenti infruttiferi che potrebbero essere giustificati da valide ragioni economiche (pertanto conformi al principio di libera concorrenza). Valide ragioni economiche che sarebbe necessario evidenziare anche a livello puramente domestico laddove venisse contestata l’antieconomicità del comportamento di due soggetti residenti.


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