Transfer pricing, remissione in bonis sui documenti
Applicabile l’opzione prevista dalle Entrate per il patent box
Il prossimo invio della dichiarazione dei redditi delle società di capitali riporta all’attenzione la tematica della barratura relativa al possesso della documentazione per ciò che concerne la disciplina dei prezzi di trasferimento, applicando eventualmente l’istituto della remissione in bonis. Ciò in base a quanto previsto per la documentazione del patent box. Ma procediamo con ordine.
Il possesso di una valida documentazione, costituita dal master file e dal country file, consente di beneficiare della cosiddetta penalty protection (articolo 26 del Dl 78/10) che prevede la disapplicazione delle sanzioni qualora sia ritenuta idonea dall’Amministrazione finanziaria in sede di verifica. Del possesso di tale documentazione occorre dare conto nel modello di dichiarazione. A tale riguardo nel modello SC 2020 relativo al 2019 il rigo RS 106 colonna 4 va barrato per confermare tale possesso.
Una classica situazione che spesso si verifica al momento di invio della dichiarazione dei redditi consiste nel fatto che il set documentale completo non sia pronto e quindi ci si interroghi sull’opportunità o meno di barrare in assenza di un lavoro ultimato o che presenti ancora rilevanti elementi da valutare. Una prima risposta consiste nella possibilità di sfruttare l’invio tardivo della dichiarazione nei 90 giorni a fronte di una sanzione minima di 25 euro (1/10 di 250 euro). L’ipotesi, infatti, di un’integrativa successiva non sembrerebbe ammissibile per l’agenzia delle Entrate se consiste nel ripensamento di una scelta effettuata (risoluzione n. 325/E/02). Può essere utile effettuare un parallelo con quanto recentemente chiarito dalle Entrate in tema di autoliquidazione del patent box. A tale riguardo nel rigo OP21 del modello SC 2020 secondo le istruzioni va barrata la colonna 1 per i soggetti che vogliono esercitare l’opzione e comunicare il possesso della documentazione, la colonna 2 per quelli non obbligati al ruling ma interessati alla documentazione per beneficiare dell’esimente relativa alle sanzioni.
La circolare 28/E del 29 ottobre 2020 ha chiarito che la cosiddetta opzione OD (ovvero l’opzione annuale per il regime di autoliquidazione degli oneri documentali per il patent box esercitata ai sensi dell’articolo 4 del Dl 34/2019) vada comunicata entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione o nel maggior termine di 90 giorni, in caso di dichiarazione tardiva. Fin qui ci troviamo nel solco del pensiero classico dell’Agenzia. Ma successivamente la stessa apre chiaramente alla possibilità di applicare l’istituto della remissione in bonis, che consente al contribuente di ovviare tardivamente allo scopo di beneficiare di regimi opzionali in assenza di un comportamento formale disatteso, ma possedendo i necessari requisiti sostanziali. Infatti al paragrafo 5.1 della circolare si apre alla possibilità di un esercizio tardivo dell’opzione OD purché si rispettino le condizioni previste dall’istituto della remissione in bonis (articolo 2 comma 1 del Dl 16/2012) e purché la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
Per beneficiare della remissione in bonis è necessario che il contribuente:
•abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
•effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (ovvero la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso secondo la circolare 38/E/12 paragrafo 1.2);
•versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11 comma 1 del Dlgs 471/97.
La circolare afferma che per l’applicazione della disciplina della remissione in bonis il contribuente verte in una situazione sostanziale qualora abbia autoliquidato e indicato in dichiarazione il beneficio e predisposto il corredo informativo richiesto dal provvedimento dell’agenzia delle Entrate, compresa l’apposizione della marca temporale.
Non c’è dubbio che l’applicazione della remissione in bonis al patent box, che beneficia di un sistema di oneri documentali concettualmente simile al transfer pricing, ne farebbe suppore la praticabilità anche per quest’ultimo. In tal senso una conferma esplicita da parte delle Entrate non guasterebbe, come già avvenuto ad esempio per il consolidato nazionale (risposta 82 del 2019).