Adempimenti

Transfer pricing, sanabile la mancata comunicazione

Circolare delle Entrate in consultazione fino al 12 ottobre: omissione sui documenti recuperabile con la tardiva o con la remissione in bonis

di Alessandro Germani

L’Agenzia ha posto in pubblica consultazione fino al prossimo 12 ottobre la bozza di circolare che riguarda la documentazione di transfer pricing (articolo 110, comma 7, del Tuir) alla luce del provvedimento del 23 novembre 2020. Lo stesso era richiamato dal Dm del 14 maggio 2018, a sua volta previsto dal Dl 50/2017 che teneva conto delle modifiche in ambito Ocse. A questo punto il set delle informazioni per la scadenza delle dichiarazioni del 30 novembre prossimo appare completo. Ricordiamo che la predisposizione della documentazione serve ad evitare l’applicazione delle sanzioni in caso di verifica.

Viene precisato che la struttura della documentazione (masterfile e documentazione nazionale) prevista dal provvedimento è immodificabile e che in caso di dubbi si debba far riferimento alle linee guida Ocse. Viene confermato il venir meno della distinzione fra holding, subholding e controllate, rendendosi sempre obbligatorio anche il master file come avviene in altri ordinamenti europei. Circa il master file è confermata la possibilità di prevederne più di uno in caso di strutture divisionali. Se poi in fase di verifica verranno richieste informazioni anche sulle altre divisioni, il contribuente sarà tenuto a consegnare gli altri master file specifici. Circa il contenuto del masterfile e della documentazione nazionale la bozza di circolare riprende i punti del provvedimento del 2020 (per il masterfile si veda «Il Sole-24 Ore» del 7 settembre). Circa il country file viene chiarito che un’operazione (o una categoria omogenea) si considerano non marginali quando l’operazione attiva o passiva superi il 5% del totale dei componenti (positivi o negativi) previsti in dichiarazione (rigo RS 106).

Viene evidenziata la novità della firma elettronica con marca temporale che serve a conferire data certa: la tardiva apposizione equivale ad assenza della stessa. Chiarimenti importanti riguardano la comunicazione del possesso della documentazione. In caso di dichiarazione tardiva nei 90 giorni dalla scadenza (sia ex novo che correttiva di quella originaria nei termini) la comunicazione può essere effettuata con tale dichiarazione, con firma elettronica e marca temporale alla data di effettiva presentazione. E questa è una conferma importante.

Ma l’apertura maggiore consiste nel consentire anche la remissione in bonis in presenza delle condizioni normativamente previste. La conclusione poteva ricavarsi col fatto che questo istituto era stato previsto per la documentazione di patent box (circolare 28/E/20 paragrafo 5.1), ma è da salutare con favore la conferma esplicita. La comunicazione mediante remissione in bonis andrà fatta con la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione. E richiederà a quella data la firma elettronica con marca temporale dei documenti di transfer pricing.

Infine per i servizi a basso valore aggiunto (articolo 7 del Dm 2018) dati dai costi diretti e indiretti più un margine del 5%, in alternativa al capitolo 2 del country file, andranno riportate le informazioni dei punti dal 7.1 al 7.4 del provvedimento, che richiedono anche calcoli e criteri di allocazione. L’Agenzia ribadisce che l’idoneità della documentazione va vista sotto un profilo “sostanziale”.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©