Controlli e liti

Transfer pricing, scudo sanzioni da estendere ai versamenti

Si rischia un trattamento peggiorativo per chi integra la dichiarazione. Necessario un intervento generalizzato per evitare penalità e richieste di autotutela

di Fabio Brunelli e Sabrina Tronci

Il provvedimento delle Entrate del 23 novembre 2020, che ha da ultimo aggiornato le disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento, chiarisce che in caso di dichiarazione presentata dal contribuente per correggere errori od omissioni derivanti dalla non conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati, che abbiano determinato l’indicazione di un minore imponibile o, comunque, di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore credito (integrativa «a sfavore»), la documentazione transfer pricing (Tp) può essere integrata o modificata e la relativa comunicazione viene effettuata unitamente alla presentazione della dichiarazione.

A commento delle previsioni del provvedimento, nella bozza di circolare in consultazione pubblica, le Entrate avevano inizialmente sostenuto che nei casi di dichiarazione integrativa a sfavore fossero applicabili le «sanzioni amministrative previste» (ridotte mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso), senza richiamare specificamente le disposizioni sanzionatorie ritenute applicabili nello specifico caso.

Nella versione definitiva della circolare (15/E/2021), recependo alcuni commenti ricevuti nell’ambito della consultazione pubblica, l’Agenzia ha invece poi espressamente affermato che, in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento, la sanzione per infedele dichiarazione non si applica qualora la documentazione sia considerata idonea anche per la parte di reddito oggetto di integrativa.

Era stata altresì segnalata – ma non recepita nella circolare – l’opportunità di chiarire che lo scudo sanzionatorio previsto in materia di prezzi di trasferimento trova applicazione per qualsivoglia sanzione, ivi inclusa la sanzione per omesso versamento nei termini, che secondo consolidato orientamento (giurisprudenziale e di prassi) resta assorbita dalla fattispecie di infedele dichiarazione.

L’applicazione della sanzione per omesso versamento in tali fattispecie, oltreché infondata sul piano normativo, sarebbe anche incoerente dal punto di vista sostanziale, in quanto comporterebbe un trattamento peggiorativo per il contribuente che integri la dichiarazione e la documentazione per correggere, in autonomia e con spirito di buona fede, propri errori od omissioni, rispetto al contribuente che – eventualmente consapevole della violazione – rimanga inerte in attesa di essere sottoposto a (eventuale) verifica per esibire documentazione «idonea» e assicurarsi la disapplicazione integrale delle sanzioni.

Sembra dunque corretto sul piano sistematico che in tali fattispecie il contribuente integri le sole imposte, senza pagamento di sanzioni, restando ovviamente impregiudicato il potere degli Uffici di effettuare i dovuti controlli sostanziali sull’idoneità della documentazione ed eventualmente, in caso di esito negativo, applicare successivamente le sanzioni per la sola infedeltà dichiarativa.

Tanto premesso, risulta tuttavia che a contribuenti che abbiano integrato le imposte senza pagamento di sanzioni, ritenendo di possedere documentazione idonea, siano state comunque inviate comunicazioni di irregolarità, emesse a seguito di controlli automatizzati sulle dichiarazioni, richiedenti in effetti il pagamento di importi a titolo di sanzioni per omesso versamento nei termini delle imposte integrate.

A quanto consta peraltro (almeno in un caso), su istanza dei contribuenti gli Uffici hanno opportunamente agito in via di autotutela e annullato la comunicazione (così disapplicando integralmente le sanzioni), intervenendo per correggere l’automatismo delle procedure di controllo e riconoscendo la piena efficacia della penalty protection anche in sede di integrativa a sfavore.

Pur dovendosi apprezzare il lavoro degli Uffici, sarebbe comunque opportuno – a vantaggio sia dei contribuenti che dell’Amministrazione – un intervento generalizzato sul processo dei controlli, per evitare possibilmente a monte, in tali casi, l’irrogazione delle sanzioni per omesso versamento e il conseguente esperimento delle procedure di autotutela.

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