Imposte

Transizione neutra per le voci reddituali

di Paolo Meneghetti

Il passaggio di regime costituisce un aspetto particolarmente delicato quest’anno in cui dal 2016 al 2017 molti imprenditori si troveranno a cavallo tra il principio di competenza (applicato nel 2016) e quello di cassa da applicare nel 2017. L’articolo 1, comma 19, della legge 232/16 prevede una regola che sostanzialmente tende a evitare salti e duplicazioni di imposta assumendo che «i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi».

Con la circolare 11/17 questa previsione viene generalizzata nel seguente assunto: i componenti reddituali mantengono il principio di tassazione che esse applicavano nel regime di provenienza. Ad esempio, per un agente di commercio che abbia maturato provvigioni nel 2016 e inserite nel reddito di quell’anno, ancorché non incassate, si avrà che applicando il regime di “provenienza” (competenza) al momento dell’incasso che avviene nel 2017, non si avrà alcuna tassazione. Al contrario, pensiamo a un agente di commercio che ha incassato nel 2016 un acconto sulle provvigioni che matureranno nel 2017, ebbene applicando il regime di provenienza (cioè competenza) quelle provvigioni saranno interamente tassabili nel 2017 quando maturate, ancorché nello stesso anno non sia avvenuto alcun incasso.

Un aspetto molto importante e non risolto in via interpretativa è rappresentato dalla gestione delle rimanenze finali al 31 dicembre 2016. La norma stabilisce l’obbligo di portare in deduzione interamente nel 2017 il valore di tali rimanenze, il che potrebbe generare una significativa perdita fiscale, peraltro non riportabile a nuovo , atteso il regime semplificato del contribuente. L’eliminazione delle rimanenze , però porta con sé un elemento fortemente negativo, se si pensa a quando verranno ceduti i beni, operazione che genererà reddito per l’intero importo incassato, cioè non decurtato delle esistenze iniziali. Il problema è molto sentito dalle imprese immobiliari, le quali portando a costo nel 2017 l’intero ammontare delle rimanenze finali 2016, avranno sì nel 2017 una perdita di forte entità, ma dovranno considerare che quando, ad esempio, nel 2019 venderanno gli immobili, il prezzo incassato genererà per intero reddito e non invece il mero differenziale tra il valore di costo (esistenza iniziale) e il ricavo di vendita. Questa vicenda è stata segnalata più volte come un aspetto negativo e irrazionale della nuova normativa, che andrebbe risolto se non in via interpretativa, almeno con una norma che permetta il riporto a nuovo di tali perdite.

Affrontato invece dalla circolare 11/17 un significativo passaggio interpretativo che concerne il passaggio contrario dalla contabilità semplificata a quella ordinaria. Quale valore avranno le rimanenze iniziali? La tesi sostenuta è che potranno essere considerate esistenze iniziali, fiscalmente rilevanti, solo le merci acquistate durante il regime semplificato di cassa che non sono state pagate e che quindi non hanno concorso alla formazione dei componenti negativi. La procedura sarà particolarmente complicata poiché da una parte le rimanenze finali/iniziali dovranno essere determinate con gli ordinari criteri (ad esempio, il costo medio) e poi una volta individuato il costo della singola merce, si dovrà applicare tale valorizzazione alle sole merci non pagate, il tutto da gestire nell’apposito prospetto di apertura dello stato patrimoniale.

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