Trasferimento di beni tra Paesi Ue, all’orizzonte un’unica registrazione Iva
Il pacchetto Vida apre a numerose modifiche con più tappe di adeguamento. Dal 2035 tutti gli Stati membri che già avevano un sistema digitale nazionale dovranno adeguarsi al sistema comune per il commercio intra Ue
La Commissione europea ha messo in campo già da alcuni anni una strategia ben definita per supportare le imprese e gli Stati membri nell’implementazione del pacchetto Vat in the digital age, ossia il Vida.
Il pacchetto Vida è un insieme di tre atti legislativi che, andando a modificare la direttiva Iva e i regolamenti europei attualmente vigenti, hanno l’obiettivo di modernizzare il sistema Iva comunitario per renderlo più digitale, più efficiente per le imprese, più resistente alle frodi, in grado di affrontare le sfide poste dall’economia delle piattaforme digitali.
La necessità sempre maggiore di digitalizzazione rende necessario prestare la massima attenzione all’evoluzione normativa da parte di tutti gli stakeholders, in particolare da parte delle società informatiche associate ad AssoSoftware che producono la quasi totalità dei gestionali utilizzati dalle aziende italiane e dai loro intermediari fiscali e che devono tenere aggiornati i piani di sviluppo per i prossimi anni.
Più in dettaglio, i principali pilastri del pacchetto Vida sono tre.
1. Digital Reporting Requirements (Drr)
Introduzione della fatturazione elettronica europea per le transazioni B2B tra Stati membri, con l’utilizzo del formato elettronico basato sullo standard europeo En 16931.
Segnalazione in tempo reale delle operazioni transfrontaliere tra imprese (B2B), attualmente monitorate con cadenza mensile, trimestrale o annuale dal modello Intrastat.
L’obiettivo è quello di ridurre le frodi Iva e di semplificare gli obblighi amministrativi. L’entrata in vigore è prevista per il 1° luglio 2030.
2. Platform economy
Le piattaforme digitali che facilitano servizi di trasporto passeggeri o la locazione a breve termine diventeranno responsabili della riscossione e del versamento dell’Iva.
Questa misura mira a garantire un approccio uniforme in tutti gli Stati membri e a creare condizioni più eque tra il mercato online e i servizi tradizionali di alloggio e trasporto.
Garantisce concorrenza equa con hotel e taxi tradizionali.
Entrata in vigore: 1° luglio 2028 (possibile proroga al 2030 per alcuni Stati).
3. Single Vat registration (Svr)
L’obiettivo principale della Svr è quello di ridurre le situazioni in cui è necessario ottenere registrazioni Iva in più Stati membri, estendendo di fatto il sistema One stop shop (Oss) a più tipi di operazioni. L’entrata in vigore avverrà progressivamente tra il 2027 e 2028.
Le altre misure prevedono:
- l’uso obbligatorio del reverse charge in alcune situazioni, ad esempio nel caso di B2B di beni tra Stati membri in cui il fornitore non è identificato ai fini Iva;
- l’attivazione del nuovo regime «Transfer of own goods» (Toog), che rende più facile per un’impresa trasferire i propri beni da uno Stato membro dell’Ue a un altro senza che vi sia una cessione.
Il nuovo regime «Transfer of own goods» (Toog)
Il regime Toog è applicabile ai casi in cui un’impresa ha necessità di trasferire i propri beni da uno Stato membro dell’Ue ad un altro senza che vi sia una cessione, ad esempio:
- per stoccarli in un magazzino di proprietà o di un cliente;
- per assemblaggio o lavorazione in un altro Paese;
- per vendite future, come già avviene nei regimi di call off stock o di vendite online.
Dal punto di vista Iva, questo trasferimento oggi è trattato come se fosse una cessione intracomunitaria nel Paese di partenza e un acquisto intracomunitario nel Paese di arrivo, anche se l’impresa resta la stessa.
In particolare, oggi quando un’impresa deve spostare i propri beni in un altro Stato membro:
- deve registrarsi ai fini Iva anche nel Paese di destinazione;
- deve emettere e registrare un’autofattura di trasferimento;
- deve dichiarare un’operazione intracomunitaria fittizia in entrambi i Paesi.
Questo genera oneri amministrativi elevati, specialmente per le aziende che operano in più Stati Ue o usano depositi in altri Paesi.
Con il Vida entrerà in gioco il nuovo regime Toog, che consentirà di gestire questi trasferimenti attraverso un’unica registrazione Iva, senza dover aprire posizioni in più Stati membri.
In pratica:
- il trasferimento dei propri beni sarà dichiarato tramite l’Oss (One Stop Shop);
- l’impresa non dovrà più registrarsi ai fini Iva nel Paese di destinazione, né emettere autofatture nazionali;
- le informazioni saranno comunicate digitalmente tramite il sistema Vies, condiviso tra Stati membri.
- Ad esempio, un’azienda italiana che spedirà i propri prodotti in Germania per tenerli in un magazzino da cui servirà clienti tedeschi, oggi:
- deve avere una partita Iva tedesca;
- deve fare una cessione intracomunitaria dall’Italia verso la Germania e un acquisto intracomunitario dalla Germania;
- gestire fatture, elenchi riepilogativi e dichiarazioni in entrambi i Paesi.
Con regime Toog, invece:
- l’azienda potrà avere la sola partita Iva italiana;
- dichiarerà il trasferimento nel proprio Oss nazionale (Italia);
- i dati verranno automaticamente condivisi con la Germania tramite Vies.
Scadenze previste per l’attuazione del pacchetto Vida
Le principali scadenze previste per l’attuazione del pacchetto Vida sono:
- 14 aprile 2025 a partire dal quale gli Stati possono avviare la fatturazione elettronica domestica obbligatoria, senza che sia necessaria l’autorizzazione europea (come invece è stato per l’Italia nel 2019);
- 1° gennaio 2027 prime semplificazioni Oss e prima parte delle norme Svr;
- 1° luglio 2028 introduzione degli obblighi Iva per le piattaforme e nuove regole Svr;
- 1° luglio 2030 obbligo di adozione, per le transazioni B2B tra Stati membri, della fatturazione elettronica europea (Drr);
- 1° gennaio 2035 tutti gli Stati membri che già avevano un sistema digitale nazionale dovranno adeguarsi al sistema comune per il commercio intra Ue.







