Trasferire 17mila veicoli non è cessione d’azienda
Risposta a interpello n. 315: la vendita nei confronti di una società veicolo nell’ambito di una cartolarizzazione costituisce cessione di beni
La cessione di autovetture nei confronti di una società veicolo per lo svolgimento di un’operazione di cartolarizzazione non costituisce una cessione d’azienda.
Con la risposta a interpello 315/2023, l’agenzia delle Entrate decide di qualificare, ai fini Iva, la cessione di 17.000 autovetture come cessione di beni piuttosto che come cessione di azienda.
Il caso è peculiare perché l’acquirente è una società veicolo (Spv), avente quale oggetto esclusivo la realizzazione di un’operazione di cartolarizzazione di beni mobili registrati. L’operazione di cartolarizzazione si realizza attraverso l’emissione, da parte della Spv, di titoli i cui proventi sono utilizzati per finanziare l’acquisto degli autoveicoli e al cui soddisfacimento sono destinati i beni e i diritti compresi nel patrimonio della Spv. Nello specifico, tali proventi consistono nei canoni derivanti dalla locazione dei veicoli a una società terza, concluso dalla Spv e quest’ultima.
L’amministrazione finanziaria, al fine della corretta qualificazione dell’operazione in questione, ritiene necessario verificare se siano riscontrabili, o meno, gli elementi che caratterizzano un’azienda sul piano civilistico, pur tenendo conto delle peculiarità della disciplina delle operazioni di cartolarizzazione.
In tal senso, le Entrate mettono l’accento sull’organizzazione impressa ai beni e sulla loro destinazione funzionale, come complesso unitario, all’esercizio dell’attività d’impresa.
Nel caso specifico, considerato che:la cessione ha a oggetto soltanto gli autoveicoli e non anche i relativi contratti di locazione in precedenza stipulati dalla società cedente con terzi; la stipula di un nuovo contratto di locazione è funzionale alla realizzazione dell’operazione di cartolarizzazione; al momento della cessione delle auto alla Spv si rileva la mancanza dell’elemento organizzativo.
Come afferma la Cassazione sul punto, per avere una cessione d’azienda deve trattarsi di un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività d’impresa di per sé idoneo a consentire l’inizio o la prosecuzione di quella determinata attività (tra le tante, sentenza 9576/2016). Ciò non accade in questo caso, dove ai beni ceduti sarà impressa una diversa organizzazione attraverso la stipula di nuovo contratto di locazione con clausole specifiche e funzionale all’espletamento dell’operazione di cartolarizzazione.
In definitiva, la cessione degli autoveicoli alla Spv rileva come cessione di singoli beni con conseguente applicazione del regime Iva previsto per gli stessi.