Imposte

Trasformazione delle minusvalenze, crediti d’imposta fino al 10% investito

di Marco Piazza

La legge di Bilancio estende la possibilità di trasformare in credito d'imposta le minusvalenze realizzate su investimenti fatti nel 2021 in Pir alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021 e alle minusvalenze realizzate su investimenti fatti nel 2022. Tuttavia, il credito d'imposta non potrà eccedere il 10% delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati (20% per gli investimenti fatti nel 2021) e potrà essere utilizzato in quindici quote annuali (dieci per gli investimenti fatti nel 2021) di pari importo. Invariate le regole di utilizzo del credito d'imposta. Come chiarito nel par. 7 della circolare 19/E, il beneficio spetta solo per gli strumenti finanziari qualificati detenuti per almeno 5 anni (non quindi per quelli derivanti da reinvestimenti). Per la verifica dell'holding period si usa il metodo FIFO. Per il calcolo della minusvalenza rilevano anche gli investimenti fatti in seguito nello strumento acquistato o sottoscritto nel 2021 o 2022. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 senza limiti d'imposta e non concorre a formare il reddito imponibile. Le minusvalenze eccedenti la parte trasformata in credito d'imposta continuano a beneficiare del regime di deducibilità ordinario.

Poiché l'utilizzo in quote annue di un decimo o un quindicesimo può risultare penalizzante, è stata opportunamente confermata, dalla circolare, la possibilità di rinunciare alla chance della trasformazione delle minusvalenze.

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