Imposte

Trasformazione da Srl a Sas, la riserva in sospensione entra nell’imponibile

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di Luca Gaiani

La riserva in sospensione di imposta attribuita ai soci dopo la trasformazione da Srl a Sas concorre a formare il reddito della società e dei soci per trasparenza. Lo precisa l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 505/2019 diffusa ieri . Non si applica, dunque, il regime dei dividendi previsto dall’articolo 170, comma 5, del Tuir per la distribuzione di riserve ante trasformazione, trattandosi di utili che si presumono formati nell’anno della erogazione ai soci e dunque quando la società era già di tipo personale.

La risposta 505/2019 esamina il caso di una Srl che, nel bilancio al 31 dicembre 2008, ha proceduto a rivalutare gli immobili in forza dell’articolo 15 del Dl 185/2008, attribuendo rilevanza fiscale ai maggiori valori (pagando l’imposta sostitutiva).

La riserva di rivalutazione (in sospensione di imposta) è stata iscritta nel bilancio 2008, senza procedere al suo affrancamento, ed è rimasta esposta nei bilanci degli esercizi successivi.

Nel 2014 la Srl si è trasformata in Sas con adozione della contabilità ordinaria ed esposizione della riserva in sospensione nella dichiarazione dei redditi.

La società ha proceduto successivamente a distribuire la riserva ai soci (persone fisiche) e chiede alle Entrate le modalità impositive di tale attribuzione. A parere della società, occorrerebbe, a norma dell’articolo 170, comma 5, del Tuir, mantenere il regime fiscale previsto per le società di capitali e dunque assoggettare ad Ires l’importo della riserva distribuito (maggiorato della imposta sostitutiva e applicare la ritenuta di imposta del 26% attualmente prevista per i dividendi delle Srl, sia per le partecipazioni qualificate che per quelle non qualificate (trascurando però il fatto che l’articolo 27 del Dpr 600/1973 non include le società di persone tra i sostituti di imposta).

L’Agenzia ricorda che gli utili prelevati dalla riserva di rivalutazione in sospensione si considerano formati, al fine di stabilire il regime dei dividendi per i soci, nell’anno di distribuzione, e non in quello di formazione. Pertanto, come indicato dalla risposta 332/2019, una riserva formata nel 2008, ma distribuita nel 2019 genera utili riferiti a tale ultimo esercizio; i dividendi sconteranno in tal caso la ritenuta di imposta anche per i soci qualificati, non applicandosi il regime transitorio del comma 1006 della legge di Bilancio 2018. Estendendo questa regola al caso di distribuzione post trasformazione in Sas, la risposta 505 afferma che gli utili derivanti dalla riserva in sospensione, considerandosi formati nell’anno di erogazione, seguiranno interamente il regime delle società di persone (art. 5) e non quello degli utili ante trasformazione (articolo 170, comma 5): variazione in aumento nella società e conseguente imposizione per trasparenza in capo ai soci.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 505/2019

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