Trasformazione del territorio, niente imposte agevolate per la transazione tra due Comuni
La risposta a interpello 341 nega l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale
La norma che prescrive l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale per gli atti «preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi» (articolo 20, comma 2, della legge 10/1977) non si applica alla transazione tra due Comuni con la quale gli enti definiscono una controversia pattuendo un trasferimento immobiliare verso il pagamento di una somma di denaro.
È quanto ritiene l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 341 del 13 maggio 2021, ove vengono ribaditi i presupposti ricorrendo i quali ci si può avvalere del trattamento agevolato. Più precisamente, si deve trattare di atti:
a) finalizzati alla «trasformazione del territorio»;
b) posti in essere sulla base di «accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici»;
c) comunque correlati con il contesto normativo nel quale l’agevolazione in parola è inserita, vale a dire alla legge 10/1977 (la cosiddetta «legge Buccalossi»), di modo che essa non potrebbe essere estesa ad atti che, sebbene genericamente preordinati alla trasformazione del territorio, non abbiano quale oggetto interventi edilizi estranei all’ambito regolamentato dalla legge predetta (in tal senso la risoluzione 80/E/2018).
In tale ambito rientrano comunque le cessioni di aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all’intervento edilizio e gli atti finalizzati alla redistribuzione di aree fra colottizzanti (risoluzione 56/E/2015).
Quanto al tema che l’agevolazione in parola ha come presupposto la ricorrenza di «accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici», essa non può dunque applicarsi se non esiste un accordo o convenzione, da stipularsi tra un soggetto privato e un ente pubblico, che abbia a oggetto modalità, contenuti di attività e procedure finalizzate alla “trasformazione” del territorio: si può trattare, in ipotesi, di atti riguardanti le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione (che, ad esempio, possono essere realizzate dal privato a scomputo della quota dovuta per gli oneri di urbanizzazione) oppure le caratteristiche degli edifici da realizzare nonché i criteri di fissazione dei prezzi di cessione.