Il contributo tariffario per i servizi di trasporto e distribuzione di elettricità costituisce un’«altra imposta indiretta», ex articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/Ce, quando sussiste un nesso diretto e indissolubile tra questo contributo e il consumo di elettricità, anche se la base imponibile è calcolata indipendentemente dalla quantità effettivamente consumata. Così si legge nella sentenza del Tribunale Ue del 28 gennaio 2026 (causa T‑653/24): una pronuncia destinata a incidere in...

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