Imposte

Trasporto internazionale, esenzione Iva più stretta

Il Dl Fisco-lavoro convertito adegua il decreto 633/72 alla normativa europea

di Matteo Balzanelli e Riccardo Zavatta

Con un intervento in sede di conversione del decreto fisco-lavoro, l’articolo 9 del Dpr 633/72 è stato adeguato alle conclusioni della sentenza Ue 29 giugno 2017 (C-288/16). Dal 1° gennaio 2022, pertanto, le prestazioni di trasporto internazionale di beni di cui al n. 2 dell’articolo 9 del decreto Iva potranno beneficiare del regime di non imponibilità solo se rese all’esportatore, al titolare di un regime di transito, all’importatore, al destinatario dei beni o allo spedizioniere. Invece, nei passaggi precedenti – per esempio, da un sub-vettore al vettore – i servizi in questione sono regolarmente assoggettati a imposta.

Senza un simile correttivo, la sentenza della Corte Ue avrebbe avuto un effetto dirompente, ancorché pochi (anche fra gli addetti ai lavori) fossero coscienti del pericolo fiscale che rischiava di travolgere il settore del trasporto internazionale merci.

I termini della questione

Secondo i giudici europei, le prestazioni di trasporto possono beneficiare dell’esenzione Iva (non imponibilità ex articolo 9, comma 1, n. 2, Dpr 633/72) solo se direttamente connesse all’esportazione o all’importazione dei beni: significa che questi servizi devono essere forniti all’esportatore o all’importatore o al destinatario delle merci, escludendo che possano essere forniti da un vettore (o da un sub-vettore) a un altro vettore, oppure a un consorzio o a una cooperativa di vettori o a soggetti diversi. Solo l’operatore “a diretto contatto” con l’esportatore o con l’importatore o con il destinatario, quindi, potrebbe emettere fattura non imponibile Iva per il trasporto di beni in esportazione, transito, importazione temporanea o definitiva (all’ulteriore condizione, in quest’ultimo caso, che i relativi corrispettivi siano inclusi nella base imponibile all’importazione). Le prestazioni “a monte” rispetto a tale rapporto diretto, rese da altri vettori o sub-vettori e che possono riguardare l’intero trasporto internazionale o singole tratte, sarebbero invece da assoggettare a imposta.

Nella sua versione precedente, tuttavia, l’articolo 9, n. 2, del Dpr 633/72 – diversamente dall’articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 – non conteneva alcun riferimento alla circostanza che le prestazioni in esame siano direttamente connesse all’esportazione/importazione dei beni, né prevedeva alcuna condizione ai fini della detassazione. Pertanto, la norma è stata costantemente interpretata nel senso di ritenere che il regime di non imponibilità riguardasse anche le prestazioni rese da vettori/sub-vettori ad altri vettori o cooperative di vettori/trasportatori, nella realizzazione di operazioni di esportazione o importazione. E conforme è sempre stata anche la prassi (circolari 62/1973 e 26/1979, risoluzioni 411770 e 412019/1977) che ha così ingenerato il legittimo affidamento degli operatori.

Lo scenario evitato

In un simile scenario, la sentenza C-288/16 avrebbe potuto produrre conseguenze enormi, anche in forza della propria efficacia retroattiva. In sintesi, avrebbe potuto essere contestata la mancata applicazione dell’imposta su tutte le operazioni considerate non imponibili per tutti i periodi d’imposta accertabili. Sarebbe poi stato disconosciuto il plafond eventualmente generato con tali operazioni, con recupero dell’Iva sugli acquisti eseguiti fruendo dell’agevolazione. Il tutto, senza contare gli interessi e le sanzioni irrogabili ai fornitori di tali servizi, ma anche ai rispettivi committenti riguardo alle possibili violazioni di omessa regolarizzazione delle fatture ricevute con il titolo di non imponibilità (in giudizio si sarebbe forse potuta ottenere la disapplicazione delle sanzioni a tutela della buona fede).

Tutto ciò è stato evitato. Come nel recente caso dell’esenzione delle lezioni di guida (a seguito della sentenza Ue C-449/17), il legislatore ha optato per un intervento correttivo a valere per il futuro, facendo salvi i comportamenti di chi si fosse già conformato alla sentenza stessa.

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