L'esperto rispondeContabilità

Tre possibili strade per la rivalutazione, che non può mai superare il valore economico del bene

Spa

di Gianluca Dan

La domanda

Una Spa (che applica principi contabili nazionali) possiede un immobile iscritto tra le immobilizzazioni a 1.000.000 di euro, con un fondo ammortamento di 600mila euro, con valore di mercato assegnato dal perito pari a 1.300.000 euro. È possibile effettuare la rivalutazione ex decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, portando il valore del cespite a 1.500.000 euro, e il fondo a 200mila euro, effettuando dunque sia un incremento del cespite che un decremento del fondo? È corretto sia fiscalmente che civilisticamente? È almeno consentito azzerare il fondo e portare il cespite a 1.300.000 euro?
G. P. – Milano

La risposta è affermativa. La rivalutazione può avvenire secondo le seguenti modalità alternative:
1) rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento, mantenendo inalterata l’originaria durata del processo di ammortamento;
2) rivalutazione del solo costo storico; tale metodo determina un allungamento del processo di ammortamento, se viene mantenuto inalterato il precedente coefficiente, oppure un incremento del coefficiente se si intende lasciare inalterata la durata del periodo di vita utile del cespite. In tale ultimo caso, le imprese stanzieranno quote di ammortamento maggiori di quelle che si sarebbero determinate applicando il coefficiente precedentemente utilizzato, facendone menzione in nota integrativa;
3) riduzione del fondo di ammortamento: tale metodo comporta lo stanziamento di ammortamenti su un costo analogo a quello originario.
Tali metodi possono anche essere utilizzati contestualmente per rivalutare il medesimo bene, come nel caso evidenziato dal lettore.
Si deve ricordare che qualunque sia il metodo adottato, il limite massimo della rivalutazione, come stabilito dall’articolo 11 della legge 342 del 2000, richiamato dall’attuale rivalutazione, è rappresentato dal valore economico del bene.

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