Controlli e liti

Tregua fiscale, più tempo per i pagamenti

Il nuovo quadro dopo la conversione in legge del decreto Bollette. Rottamazione quater estesa alle cartelle di Regioni, Province e Comuni

Nuovi soggetti coinvolti per la rottamazione quater e libertà di scelta su come versare le rate per la definizione delle liti. Queste sono le maggiori novità introdotte dalla legge di conversione 56/2023 del decreto Bollette (Dl 34/2023). Vi sono quindi alcuni interventi che vanno ad impattare sulle misure di tregua fiscale previste dalla legge di Bilancio 2023 e vi sono poi una serie di conferme importanti.

Le novità

Tra le maggiori novità vi è la modifica soggettiva degli enti che possono utilizzare la rottamazione quater rispetto ai debiti da riscuotere.

L’articolo 17-bis del decreto Bollette ha esteso infatti la possibilità di applicare lo stralcio parziale dei debiti fino a 1.000 euro e la disciplina della rottamazione quater delle cartelle a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, lasciando a questi un ampio raggio d’azione. Infatti, gli enti potranno definire, in piena autonomia, l’adesione (o meno alla rottamazione), le rate, la forma e le modalità di comunicazione degli importi da pagare dai contribuenti per la rottamazione. Termine entro cui potranno decidere di applicare la rottamazione è il 29 luglio 2023 (60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione). Per i soggetti appena richiamati vi è però una condizione da integrare, devono gestire la riscossione dei debiti in forma diretta o per il tramite di affidamento ai soggetti iscritti nell’apposito albo previsto dall’articolo 53 del Dlgs 446/1997.

Anche in questo caso con la presentazione dell’istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza.

Ricordiamo poi che con il Dl 51/2023 vi era stato lo spostamento della data di presentazione della definizione agevolata (rottamazione quater) da parte del contribuente che è slittata al 30 giugno 2023. Conseguentemente, era stato differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’agenzia delle Entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento (attualmente fissato al 30 giugno 2023).

Infine, era stata modificata anche la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) che slitta al 31 ottobre 2023.

Altra importante novità introdotta dalla legge di conversione del decreto Bollette è la possibilità, per il contribuente che abbia aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie (di cui all’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge di Bilancio 2023), di versare le rate successive alle prime tre in un massimo di 51 rate mensili di pari importo, con scadenza entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del mese.

TUTTE LE NOVITÀ SULLE SANATORIE FISCALI

I termini nei Comuni alluvionati

Infine con il Dl 61/2023 (articolo 1, comma 9, del Dl Alluvioni) sono stati sospesi, per i soggetti residenti o con sede legale e/o operativa nei comuni emiliani, marchigiani e toscani colpiti dalle alluvioni di maggio, i versamenti e gli adempimenti tributari in scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023. Tra questi vi rientra anche la disciplina della rottamazione quater il cui termine per la presentazione della domanda andrà a scadere il 30 giugno prossimo e che viene rinviata, per i soggetti interessati, al 30 settembre 2023 con relativo slittamento di tutti i termini di pagamento.

La legge di conversione poi conferma tutte proroghe che erano già state introdotte dal Dl Bollette (si veda la tabella in alto).

Adesione e definizione degli atti

Il Dl Bollette aveva introdotto una nuova definizione agevolata.

Era stato previsto che gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, sono definibili con le stesse modalità previste dalla legge 197/2022 (articolo 1, commi 180 e 181) entro il 30 aprile 2023.

Infine, è confermata la possibilità, su istanza del contribuente, di chiedere la rideterminazione delle sanzioni per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, e per i quali alla data di entrata in vigore del nuovo decreto è in corso il pagamento rateale.

Sanatoria irregolarità formali

Confermato lo slittamento dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023 del termine per il versamento del dovuto o della prima rata per la sanatoria da irregolarità formali. Resta invece fissato per il 31 marzo 2024 il termine della seconda rata.

Ricordiamo che la definizione non si perfeziona solo con il pagamento, in quanto, in base all’articolo 1, comma 168, della legge 197/2022, è necessaria anche la rimozione delle irregolarità.

Tale adempimento, come previsto dal provvedimento 27629/2023 delle Entrate, punto 2.6 deve essere effettuato entro il termine per il pagamento della seconda rata e pertanto entro il 31 marzo 2024.

Ravvedimento operoso speciale

Lo slittamento delle scadenze coinvolge anche il ravvedimento speciale che riguarda tutte le violazioni sulle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.

La scadenza del versamento e degli adempimenti collegati in questo caso passa dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 e le rate successive alla prima devono essere versate rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024.

Resta sul punto una incongruenza in quanto la norma esclude la possibilità di usufruire del ravvedimento speciale in tutti i casi in cui le violazioni siano rilevabili con avviso bonario in base all’articolo 36-bis del Dpr 600/1973. Il problema sorge nei casi in cui l’omesso versamento sia generato da un controllo dichiarativo in quanto, pur trattandosi di una verifica della dichiarazione, potrebbe poi essere emesso un avviso bonario. In tali casi, quale che sia il mezzo della contestazione, è evidente che dovrebbe essere riconosciuta la possibilità al contribuente di utilizzare il ravvedimento speciale trattandosi, spesso, di omessi versamenti scaturenti da «violazioni sostanziali “dichiarative” e violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione» (circolare 2/E/2023).

Definizione liti pendenti

Il Dl Bollette infine aveva fatto slittare anche tutti i termini per la definizione delle liti tributarie posticipando dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 sia il termine per la trasmissione della domanda di definizione che quello di pagamento di tutte le somme o della prima rata.

Conciliazione e rinuncia

Conciliazione e rinuncia in Cassazione possono essere perfezionate entro il 30 settembre 2023 e non più entro il 30 giugno 2023. Per la conciliazione agevolata era stata altresì allargata la platea dei giudizi a cui era applicabile rientrandovi le controversie pendenti in primo o secondo grado al 15 febbraio 2023 (e non più al 1° gennaio 2023) in cui è parte l’agenzia delle Entrate e aventi a oggetto atti impositivi.

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