Controlli e liti

Tremonti ambiente e fotovoltaico: sanatoria solo per i casi già definiti

La risposta a consulenza giuridica 12/2020: definizione solo se la posizione sulla detassazione non è pendente

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di Giorgio Gavelli

La “sanatoria onerosa” prevista dall’articolo 36 del Dl 124/2019 in caso di cumulo tra la tariffa incentivante del terzo, quarto e quinto conto energia e il bonus Tremonti ambiente (articolo 6 della legge 388/2000) si applica alle sole ipotesi in cui la posizione fiscale del contribuente, con riferimento alla detassazione ambientale, si è già resa definitiva. È questo il chiarimento principale contenuto nella risposta a consulenza 12 del 13 novembre 2020 fornita dall’agenzia delle Entrate con riferimento alla comunicazione di definizione che l’articolo 56 del Dl 76/2020 ha prorogato dal 30 giugno scorso al 31 dicembre prossimo.

Secondo l’Agenzia gli unici soggetti a cui è applicabile questa sanatoria (che, ricordiamo, prevede il versamento senza sanzioni ed interessi del beneficio fiscale) sono le imprese:
a)che non possono più presentare una dichiarazione integrativa (in quanto è decorso il termine di cui all’articolo 43 del Dpr 600/73);
b)che hanno ottenuto, a seguito di apposita istanza o di un giudicato definitivo, il rimborso dell’imposta precedentemente versata;
c)che hanno subito il recupero parziale della detassazione con atti di recupero divenuti definitivi (nel qual caso la determinazione degli importi da versare deve avvenire al netto di quanto già recuperato (da indicare nel modello), fermi restando, su queste ultime somme, interessi e sanzioni;
d)che si sono limitate a presentare istanza di rimborso senza incardinare il relativo contenzioso.

In queste ipotesi, la presentazione della comunicazione, accompagnata (ove dovuto) dal versamento chiude definitivamente la questione, con il chiarimento che non è possibile rinunciare alle perdite determinate dalla detassazione e non ancora utilizzate dall’impresa, la quale deve liquidare il quantum dovuto come determinato dall’articolo 36 e mantenere le perdite dichiarate.

Diversamente, nelle ipotesi in cui la mancata fruizione della Tremonti ambiente non si possa ancora considerare definitiva, secondo l’Agenzia non va presentata la comunicazione prevista dal Dl 124/2019 ma restano fermi i chiarimenti forniti con la risposta ad interpello 114/2018, per cui, ad esempio, nel caso in cui il rimborso sia stato richiesto con istanza e sia stato intrapreso un contenzioso che non si è e ancora concluso, per evitare problemi alla fruizione della tariffa incentivante occorre procedere con una rinuncia all’istanza di rimborso e con la richiesta in giudizio di cessata materia del contendere. Allo stesso modo, quando il contenzioso fiscale in merito alla dichiarazione non è definitivo o i termini per l’impugnativa del silenzio rifiuto non sono ancora decorsi, ovvero non sono ancora scaduti i termini per correggere con integrativa a sfavore il beneficio fruito nella dichiarazione originaria, non si deve prendere in esame la comunicazione prevista dal Dl 124/2019.
In altri casi (contestazioni davanti alla giustizia amministrativa, sentenza fiscale sfavorevole al contribuente resasi definitiva, eccetera) non c’è nulla da fare.

Le perplessità di questa posizione dell’Agenzia nascono dalla lettura della disposizione, in cui è affermato chiaramente che nella comunicazione il contribuente dichiara di rinunciare ad eventuali giudizi in corso, che il giudice estinguerà dietro perfezionamento della sanatoria. Mal si comprende il significato di questa disposizione se la sanatoria può intervenire validamente solo in situazioni già definite.

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