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Triangolazione intra Ue, l’indicazione «inversione contabile» è un obbligo sostanziale

Questa dicitura va riportata nella fattura originaria e non può essere aggiunta successivamente. La sua mancanza preclude l’operazione di triangolazione e obbliga il cedente al versamento dell’Iva

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di Giorgio Emanuele Degani

L'indicazione della dicitura «inversione contabile» nelle triangolazione comunitaria è un obbligo di natura sostanziale che deve essere riportato nella fattura per emessa nei confronti del destinatario finale dei beni. Da ciò consegue che la fattura originariamente priva di tale indicazione non può essere corretta o rettificata, specificando così che il documento si riferisce ad un’operazione in una triangolazione in cui il soggetto è debitore d’imposta. Così si è pronunciata la Corte di giustizia dell’Unione europea con causa C-247/21 dell’8 dicembre 2021.

Il caso

Una società austriaca attiva nell’intermediazione e vendita di veicoli di lusso in vari Stati, sia unionali che terzi, ha acquistato, nell’anno 2014, un veicolo da una società stabilita nel Regno Unito e quest’ultima ha rivenduto il bene ad un’altra società residente nella Repubblica ceca. Il veicolo è stato trasportato direttamente dal Regno Unito nella Repubblica ceca.La società austriaca emetteva fattura nei confronti dell’ultimo soggetto con la dicitura «operazione triangolare intracomunitaria esente», registrando la documentazione nei relativi elenchi riepilogativi. Tuttavia, la società stabilita in Repubblica Ceca ha omesso di adempiere ai propri obblighi dichiarativi e di versamento dell’Iva. L’amministrazione finanziaria austriaca procedeva così a recuperare l’Iva nei confronti del cedente, non avendo quest’ultimo indicato in fattura la designazione del destinatario finale del bene quale debitore d’imposta. L’acquisto è stato così ritenuto imponibile in Austria.

Operazioni di triangolazione intraUe

Nell’ambito delle operazioni di triangolazione intracomunitarie, il bene viene ceduto da un fornitore, identificato ai fini Iva in uno primo Stato membro, ad un acquirente intermedio, identificato ai fini Iva in un secondo Stato membro, il quale a sua volta cede ad un acquirente finale identificato in un terzo Stato membro; il tutto con spedizione del bene dal primo Stato membro all’ultimo.

Con riferimento a dette operazioni, sussiste una disciplina derogatoria per cui l’acquisto intracomunitario intermedio che viene esentato ai fini dell’Iva, trasferendo la tassazione a livello dell’acquirente finale, stabilito e identificato ai fini Iva nello Stato membro di destinazione finale.

Come disposto dall’articolo 197, paragrafo 1, lettera c), direttiva n. 2006/112/CE, la fattura di tale operazione deve riportare la dicitura “inversione contabile”. Si tratta di indicazioni obbligatorie: ed infatti, lo scopo è quello di informare il destinatario della fattura sulla valutazione giuridica dell’operazione dell’emittente della fattura. In altri termini, occorre assicurare al destinatario finale di una cessione triangolare intracomunitaria che quest’ultimo sia a conoscenza dei propri obblighi fiscali. Infatti, la caratteristica del regime dell’inversione contabile attiene proprio al fatto che, se è vero che non si verifica alcun versamento dell’Iva tra il fornitore e il soggetto passivo destinatario di una cessione, ciò accade perché quest’ultimo è debitore di detta imposta per tale cessione, non essendo ammessa alcuna incertezza sul punto.

La pronuncia della Corte di Giustizia

Per tali ragioni, la Corte di Giustizia ha ritenuto che tale dicitura ha valore sostanziale ai fini dell’operazione di triangolazione, con la conseguenza che l’omessa indicazione di detto regime non permette di designare come debitore dell’Iva l’acquirente finale. Sul punto, i giudici hanno precisato anche che non è contemplata la possibilità di rettifica della fattura laddove il cedente abbia omesso di riportare tale indicazione, posto che così facendo si adempirebbe a posteriori a una condizione originaria che è necessaria per il trasferimento del debito dell’Iva dal cedente al cessionario finale. In sostanza, l’operazione non può essere qualificata diversamente in epoca successiva al compimento della stessa. In conclusione, in difetto di indicazione, il soggetto debitore dell’Iva è il cedente, non sussistendo alcuna operazione di triangolazione.