Imposte

Triangolazioni comunitarie: trasporto a fini Iva in chiaro

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di Giampaolo Giuliani

Delle quattro linee di intervento rapido individuate dal legislatore unionale – destinate a entrare in vigore dal 1° gennaio 2020 – la modifica del regime delle cessioni triangolari o a catena è quella che presenta le maggiori difficoltà interpretative.

Il nuovo articolo 36-bis introdotto dalla direttiva 2018/1910 del 4 dicembre 2018, di fatto, si limita a individuare con maggiore precisione il soggetto a cui attribuire il trasporto dei beni nelle operazioni triangolari unionali, senza intervenire sulle regole generali.

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La nuova regola comunitaria
Nei casi di cessioni a catena – in cui siano coinvolti almeno tre soggetti passivi e i beni siano trasportati dal Paese del primo cedente a quello dell’ultimo cessionario – l’articolo 36-bis prevede che il trasporto deve essere attribuito alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio. Bisogna, però, tenere conto di due aspetti:
1. lo stesso articolo 36-bis prevede una deroga quando l’operatore intermedio comunichi al cedente di possedere un numero di identificazione nel Paese da cui i beni sono spediti o trasportati: in questo caso, la cessione tra cedente e operatore intermedio è imponibile nel Paese del cedente;
2. lo stesso articolo non rileva quando il trasporto è effettuato da o per conto del primo fornitore della catena ovvero da o per conto del soggetto destinatario finale: in queste due ipotesi il trasporto è imputato rispettivamente alla prima cessione o all’ultima.

Rimangono inalterate le disposizioni generali previste agli articoli 141 e 197 della direttiva 2006/112/Ce, perciò continua a operare anche dopo il 31 dicembre 2019 l’istituto del soggetto passivo «designato debitore d’imposta» in presenza di transazioni triangolari dove è l’operatore intermedio che cura il trasporto dei beni dal Paese membro del primo cedente a quello del Paese membro del destinatario.

L’applicazione concreta
Ipotizziamo, ad esempio, una triangolazione tra un primo cedente francese, un operatore intermedio italiano e un destinatario finale spagnolo. Il trasporto viene realizzato da o per conto dell’intermediario italiano, che deve comunicare all’operatore francese il proprio numero di partita Iva (in Italia).

L’articolo 36-bis dispone che il trasporto sia attribuito all’operatore intermedio italiano, per cui il cedente francese emetterà nei confronti di quest’ultimo una fattura in regime di non imponibilità. L’operatore italiano, infatti, realizza un acquisto intracomunitario in Spagna, ma sulla base di quanto previsto dall’articolo 141 della direttiva 2006/112/Ce non deve identificarsi in questo Paese, a condizione che emetta una fattura in regime di non imponibilità indicando sul documento che il cliente spagnolo è espressamente designato debitore d’imposta, all’atto dell’arrivo dei beni, così come previsto dall’articolo 197 della stessa direttiva.

Pur in assenza di una presa di posizione da parte del legislatore italiano, è ragionevole pensare che gli articoli 40 e 41 del Dl 331/1993 non debbano essere rivisitati in relazione a queste operazioni.

Dunque, riprendendo il precedente esempio, secondo la normativa nazionale, l’intermediario italiano:
1. in relazione alla fattura ricevuta dal cedente francese, dovrà effettuarne la doppia annotazione – sul registro delle fatture emesse e degli acquisti – ma non dovrà integrarla con l’imposta sulla base di quanto previsto dall’articolo 40, comma 2, del Dl 331/1993;
2. nei confronti del proprio cliente spagnolo, dovrà emettere una fattura non imponibile, in base all’articolo 41del Dl 331/1993, purché, beninteso, indichi nella fattura che quest’ultimo è designato debitore d’imposta.

La giurisprudenza Ue
Comunque, anche dopo l’entrata in vigore delle nuove regole – dal 1° gennaio 2020 – va tenuta d’occhio la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue.

Tra le tante, ricordiamo le sentenze sentenze C-245/04 caso Emag del 6 aprile 2006; C-430/09 caso Euro Tyre del 16 dicembre 2010; C-386/16 caso Toridas del 26 luglio 2017. Comune denominatore di tali sentenze è il principio secondo il quale, nelle operazioni a catena, il diritto di disporre dei beni come proprietario prima dell’inizio del trasporto determina l’attribuzione del trasporto stesso, che a sua volta determina l’applicazione del regime della non imponibilità alla connessa cessione intracomunitaria.

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