Imposte

Il trustee può scegliere il regime di risparmio

La risposta a interpello 111/2020: sono considerati strutture meramente interposte rispetto al disponente

di Angelo Busani

Se il trustee di un trust revocabile esercita l’opzione per il regime del risparmio amministrato o per il regime del risparmio gestito (articoli 6 e 7 del Dlgs 461/1997), tali opzioni, dovendosi intendere espresse per interposta persona:
sono valide anche se non esercitate personalmente dal disponente (e, cioè, della persona fisica che ha istituito il trust);
esplicano diretta efficacia nei confronti del disponente.

Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 111 del 21 aprile 2020 sulla scia dello stabile orientamento che l’Agenzia ha maturato in ordine ai trust revocabili (in particolare, nelle circolari 48/E/2007 e 61/E/2010): essi sono considerati, infatti, come strutture meramente interposte rispetto al disponente.

Al disponente, quindi, devono essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal trust revocabile; e tali redditi devono essere assoggettati a tassazione, in capo al disponente, secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza ai fini delle imposte dirette.

Quindi, dato che la disciplina delle predette opzioni (per il regime del risparmio amministrato o per il regime del risparmio gestito) sancisce che il loro esercizio deve essere effettuato per iscritto dal “contribuente”, in caso di interposizione del contribuente dietro allo schermo di un soggetto fiscalmente irrilevante, quale il trust revocabile, l’opzione che il trustee abbia esercitato si intende fatta non per il trust ma per il soggetto che ha istituito il trust.

Secondo l’Amministrazione, per potersi qualificare un trust come soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi deve infatti sussistere, quale «elemento essenziale», l’effettivo potere del trustee di gestire il patrimonio vincolato in trust dal disponente. Pertanto, se il potere di gestione della trust property rimanga in capo al disponente (vuoi per disposizioni che, in tal senso, siano contenute nell’atto istitutivo del trust, vuoi perché, in via di mero fatto, sia il disponente – e non il trustee – a gestire il trust fund) allora il trust è considerato come «fiscalmente inesistente».

Per trust revocabile si intende un trust nel cui atto istitutivo vi sia una clausola che attribuisce al disponente il potere di cessare il trust durante la sua vigenza: con l’effetto di determinare il ritorno in capo al disponente del patrimonio vincolato in trust.

Tornando al punto dell’esercizio delle opzioni per il regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito che siano state esercitate dal trustee di un trust revocabile, alla luce della considerazione del trust come struttura interposta, il disponente o il trustee sono tenuti ad informare tempestivamente l’intermediario finanziario cui è affidata la gestione patrimoniale e la società fiduciaria che abbia ricevuto un mandato di gestione affinché possano correttamente adempiere ai propri obblighi fiscali; in particolare, applicando i predetti regimi di imposizione sostitutiva avendo riguardo al disponente quale titolare delle rispettive gestioni patrimoniali.

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