Imposte

Turismo, agenzie di viaggio e tour operator: il tax credit affitti copre fino ai canoni di luglio

Bonus da gennaio: necessario un calo di fatturato del 50% misurato sul singolo mese rispetto al 2019

di Gianluca Dan

Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda regolato dall’articolo 28 del Dl 34/2020 è arrivato alla settima modifica ad opera del decreto Sostegni bis. L’articolo 4 del Dl 73/2021 estende e amplia le regole di calcolo del tax credit affitti.

Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator

La prima modifica riguarda una semplice estensione al mese di luglio 2021 della possibilità di usufruire del credito d’imposta per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.

Pertanto, le imprese operanti in tali settori, potranno usufruire del tax credit per i canoni di locazione per i mesi da gennaio a luglio 2021 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel singolo mese di riferimento dell’anno 2021 rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

Il confronto deve essere fatto mese su mese e il credito d’imposta spetta in misura pari al 60% del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività. Il tax credit è ridotto al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse mentre in caso di affitto d’azienda viene determinato in misura pari al 50% per le strutture turistico-ricettive. Inoltre, a differenza del tax credit locazione generalizzato, qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti.

La circolare 14/E/2020 ha individuato come beneficiari i soggetti che – indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato – svolgono effettivamente le attività alberghiere o agrituristiche riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici Ateco, quali gli alberghi, i villaggi turistici, gli ostelli della gioventù, gli affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, eccetera

Nel caso di esercizio di più attività d’impresa è necessario che l’attività «turistico recettiva» sia svolta in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa (intendendosi per tali quelle da cui deriva, nell’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione, la maggiore entità dei ricavi o compensi)». Ad esempio una società che gestisce in affitto contestualmente un albergo e un ristorante non può accedere al credito d’imposta previsto per le strutture turistico recettive, se i ricavi del ristorante sono prevalenti (si veda la risposta resa dall’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2021).

Tax credit generalizzato da gennaio a maggio 2021

Lo stesso articolo 4 del decreto Sostegni-bis estende il credito d’imposta ai mesi da gennaio a maggio 2021 ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto), nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito d’imposta nelle misure previste dall’articolo 28 del Dl 34/2020 (60% per i contratti di locazione, 30% per i contratti di servizi a prestazioni complesse e per gli affitti d’azienda) spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 all’ulteriore condizione, per i soggetti locatari esercenti attività economica, che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

In sede di conversione in legge del decreto Sostegni-bis il credito d’imposta è stato esteso anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello al 26 maggio 2021, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il tax credit è in questo caso ridotto al 40% per i contratti di locazione e al 20% per i contratti di servizi a prestazioni complesse e per gli affitti d’azienda.

In entrambi i casi il credito d’imposta spetta per tutti i mesi da gennaio a maggio 2021 in presenza del calo del fatturato/corrispettivi richiesto dalla norma. Il tax credit spetta anche in assenza dei requisiti del calo del fatturato per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. Invece le nuove disposizioni non richiamano più l’esimente del calo del fatturato/corrispettivi per i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dagli eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19 (31 gennaio 2020).

Condizioni per l’utilizzo del credito d’imposta

Anche il tax credit locazioni 2021 spetta a condizione che i canoni siano pagati o ceduti in compensazione al locatore. Il credito d’imposta può essere:

• utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

• utilizzato in compensazione nel modello F24.

Si ritiene che, stante il richiamo alle norme dell’articolo 28 del Dl 34/2020, il credito d’imposta possa essere anche ceduto a terzi in base dell’articolo 122 del decreto Rilancio.

Il tax credit non è imponibile ai fini delle imposte sul reddito e Irap. Non si applicano i limiti alla compensazione stabiliti dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 (250.000 euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU) e di cui all’articolo 34 della legge 388/2000 (limite a 2milioni di euro per il 2021).

Tutte le modifiche apportate dal decreto Sostegni bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Temporary framework Ue e obbligheranno alla compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2021 oltre al quadro degli aiuti di Stato (codice 60 del rigo RS401).

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