Adempimenti

Tutela bilaterale obbligatoria nelle aziende con almeno un dipendente

Le aziende non industriali potranno sostituire Cigs e Cigo con i fondi di solidarietà bilaterali

di Enzo De Fusco

A decorrere dal 1° gennaio 2022 le aziende non industriali potranno sostituire Cigs e Cigo, gestite dal sistema pubblico, con i fondi di solidarietà bilaterali purché regolati nelle modalità stabilite dal decreto legislativo 148/2015. Sembra emergere questo dalla lettura della riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nel Ddl di Bilancio che, se confermato, cambia in modo significativo il ruolo dei fondi bilaterali.

L’obbligo di costituzione dei fondi viene esteso ai datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e i fondi esistenti al 1° gennaio 2022 dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre dell’anno prossimo. In caso di mancato adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore confluiranno, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale (Fis) ove verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.

Cambiano anche alcune regole per i fondi di solidarietà alternativi (ossia dei settori artigiano e della somministrazione). In particolare, l’assegno di solidarietà esaurisce la sua funzione il 31 dicembre 2021 e dal prossimo anno l’assegno ordinario prenderà il nome di “assegno di integrazione salariale” da riconoscere a tutti i datori di lavoro con almeno un dipendente all’attivo. Ad ogni modo, i fondi alternativi già esistenti hanno tempo anch’ssi fino al 31 dicembre 2022 per adeguarsi. Dal 1° gennaio 2022 (o dopo l’adeguamento dei fondi esistenti) l’assegno di integrazione salariale sarà l’unica prestazione riconosciuta dai fondi ai lavoratori e terrà conto delle causali ordinarie e straordinarie e al lavoratore spetterà anche l’assegno per il nucleo familiare (o l’assegno unico).

Si estende anche al Fondo di integrazione salariale l’obbligo di tutela per le aziende non industriali con almeno un dipendente, sempre che non venga costituito nel settore un fondo di solidarietà bilaterale sostitutivo nei termini sopra descritti. Il Fis spetterà per 13 settimane in un biennio mobile nei casi di imprese fino a 5 dipendenti, 26 settimane per le altre.

Il finanziamento del fondo di integrazione salariale è pari allo 0,5% della retribuzione imponibile a fini previdenziali per i datori fin0 a 5 addetti, 0,8% per gli altri. A partire dal 1° gennaio 2025 per i datori fino a 5 dipendenti potrebbe scattare il bonus malus con una riduzione delle aliquote nella misura del 40 per cento.

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