Adempimenti

Rottamazione, tutte le rate si possono pagare entro il 10 dicembre senza maggiorazioni

Chi è decaduto dalla definizione agevolata alla fine del 2019 può fare domanda di dilazione delle somme dovute

di Luigi Lovecchio

Sono validi i pagamenti delle rate in scadenza nel corso del 2020 se effettuati entro il 10 dicembre prossimo.

I soggetti che sono decaduti dalla definizione agevolata alla fine dello scorso anno possono presentare domanda di rateazione delle somme ancora dovute.

Il Dl rilancio contiene un doppio intervento di favore nei confronti di tutti coloro che hanno aderito alla definizione agevolata degli affidamenti all'agenzia delle Entrate–Riscossione. Al riguardo, si ricorda che, in base alle regole generali, se si paga anche una sola rata della definizione agevolata, con un ritardo superiore a cinque giorni, si decade dalla sanatoria. Questo significa che viene ripristinato il debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi, e per di più non è più possibile dilazionare il pagamento delle somme residue.

Per venire incontro alle difficoltà della fase di emergenza in corso, al riguardo era già intervenuto l’articolo 68, Dl 18/20, che ha stabilito il differimento alla fine di maggio della rata della rottamazione ter, originariamente, in scadenza al 28 febbraio 2020, e della rata del saldo e stralcio inizialmente prevista in scadenza al 31 marzo.

Con il Dl rilancio l’intervento è molto più radicale poiché si dispone che tutte le rate delle definizioni agevolate con l’Ader possono essere pagate, senza maggiorazione di sorta, entro il 10 dicembre 2020. Se il pagamento avviene entro questa data, la sanatoria non viene meno e sono quindi conservati i benefici di legge.

La novella di legge stabilisce altresì che, con riguardo alla nuova scadenza, non trova applicazione la tolleranza del ritardo non superiore a cinque giorni.

Questo significa che se il pagamento avviene anche, ad esempio, l’11 dicembre, la definizione decade irrimediabilmente.

Chance per i debitori decaduti

Un’altra modifica ha interessato tutti in debitori che erano già decaduti dalla rottamazione o dal saldo e stralcio alla data del 31 dicembre 2019. Si prevede, in particolare, che tali soggetti possano presentare istanza di dilazione del debito, secondo le regole ordinarie dell’articolo 19, Dpr 602/73 (per un massimo di 72 rate mensili), e in deroga alla normativa originaria delle sanatorie in esame.

Come detto, il venir meno della rottamazione comporta la preclusione a nuove domande di rateazione, consentendo all’agente della riscossione di prevenire le azioni di recupero coattivo che, peraltro, fino alla fine di agosto non si possono avviare. Vale ricordare che per tutte le domande di dilazione presentate entro il 31 agosto prossimo, e quindi anche per quelle trasmesse dai debitori suddetti, la soglia superata la quale si decade dalla rateazione è di 10 (e non cinque) rate non pagate.

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