Controlli e liti

Udienza pubblica solo facoltativa? Parola alla Consulta

I dubbi di costituzionalità della mancata previsione normativa dell'obbligo

di Antonio Iorio

La Ctp Catania, con l’ordinanza 11/12/2021, dubita della costituzionalità della norma che, all’interno del processo tributario, prevede la facoltà delle parti (e non l'obbligo) di svolgere la pubblica udienza (si veda l’articolo). Aldilà della sua fondatezza, tale decisione in questo periodo risulta di estrema attualità.

È noto infatti che le pubbliche udienze (a distanza), ormai da vari mesi, per una serie di ragioni di fatto non si stanno svolgendo, se non in talune commissioni tributarie. I giudici catanesi, in sintesi, partono dalla normativa vigente ante riforma del contenzioso tributario del 1992, oggetto di una pronuncia di incostituzionalità (sentenza 50/1989) della norma del tempo che non consentiva la pubblica udienza. Evidenziano così che anche la successiva norma (articolo 33 del Dlgs 546/1992) lasciando alla disponibilità delle parti la richiesta (facoltativa) di pubblica udienza, in realtà presenta le medesime censure di costituzionalità al tempo rilevate dalla Consulta.

Secondo la Ctp, innanzitutto – a differenza del rito civile – la posizione del contribuente nel processo tributario non è esclusivamente personale, ma ha portata generale e in tal senso si era al tempo espressa la Corte.

Ancora, una delle due partì è una pubblica amministrazione che ha il dovere di perseguire l'interesse pubblico. Risponde così alla logica del giusto processo la più ampia tutela in sede giurisdizionale, data dalla discussione (nel processo tributario in pubblica udienza), sia per le parti private sia per quelle pubbliche.

Infine, l'attuale articolo 33 del Dlgs 546/92 in discussione con riferimento ai processi in cui le parti non hanno richiesto la pubblica udienza, rappresenta, di fatto, una mera riproduzione della precedente norma (contenuta nel Dpr 636/1972) già ritenuta incostituzionale.

La sospetta incostituzionalità della norma sollevata dalla Ctp, certamente, ha il pregio di ridare attualità alla rilevanza dell'udienza pubblica nel rito tributario, in un periodo, come quello attuale, in cui ormai da mesi viene di fatto negata. Aldilà o meno della costituzionalità della norma in discussione e di quella prevista per l'emergenza sanitaria, dovrebbe essere il buon senso a condurre i collegi a svolgere le pubbliche udienze (a distanza), non fosse altro per cautelarsi da possibili errori che purtroppo possono verificarsi.

Simili errori, infatti, potrebbero essere sicuramente evitati grazie alla pubblica udienza, anche a distanza. Il rischio concreto, da non sottovalutare, è che non si è in presenza in queste ipotesi di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove, ma si potrebbe astrattamente essere al limite della negligenza inescusabile rispetto a un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. E tale negligenza in base alle vigenti disposizioni (legge 117/1988 e successive modifiche) potrebbe anche astrattamente determinare la responsabilità civile del giudice che l'ha commessa.

Articolo tratto dal Sole 24 Ore del 25 febbraio

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