Controlli e liti

Commissioni tributarie, in Veneto audioconferenza per le udienze cautelari

Un provvedimento del presidente della Ctr apre alle decisioni in camera di consiglio a distanza

di Marcello Maria De Vito

Udienze cautelari in audioconferenza. La Ctr Veneto fa da battistrada e apre allo svolgimento dell’udienza a distanza. A prevederlo è il provvedimento 237/2020 datato 20 marzo del presidente della Ctr Veneto, Massimo Scuffi. Un provvedimento arrivato dopo un confronto in videoconferenza sul Dl 18/2020 tra gli addetti ai lavori della giustizia tributaria promosso dalla Camera degli avvocati tributaristi (Cat) del Veneto, a cui hanno partecipato anche rappresentanti dell’agenzia delle Entrate sia per quanto riguarda la Direzione regionale sia per le Direzioni provinciali.

Le udienze in video e audio conferenza
L’evento coordinato dal presidente della Cat Veneto, Michele Tiengo, è stato proprio l’occasione per affrontare il tema dell’applicazione delle nuove tecnologie alla giustizia tributaria. Il presidente della Ctr del Veneto si è fatto promotore della necessità di trovare una soluzione che consenta di celebrare le udienze tributarie. Si è studiata la possibilità di celebrare le udienze tramite i comuni software di videoconferenza, ex articolo 83, comma 7, lettera f), del Dl 18/2020. Al fine di superare eventuali criticità, si è ipotizzata la possibilità di subordinare lo svolgimento dell’udienza alla rinuncia delle parti alla proposizione di eccezioni relative al rito. In caso di mancata rinuncia, l’udienza sarebbe rinviata a una data successiva alla risoluzione della crisi epidemiologica. La Dre del Veneto si è dichiarata favorevole all’udienza a distanza, sempre che sia assicurato il contraddittorio tra le parti. Tutti i protagonisti, infine, hanno deciso di redigere un protocollo d’intesa che disciplini le concrete modalità di celebrazione delle udienze a distanza.

Alla fine della conferenza, come anticipato, è arrivato il provvedimento del presidente della Ctr del Veneto che ha disposto la sospensione delle udienze sino al 15 aprile, ad eccezione delle udienze cautelari, che verranno celebrate, ove possibile, in camera di consiglio in audioconferenza .Si tratta di uno dei primi (se non il primo in assoluto) tentativi a livello nazionale, che apre la strada in materia tributaria all’udienza a distanza.


Scuffi ha sollevato un altro problema ancora più imminente. Si tratta della sottoscrizione delle sentenze già deliberate dai collegi, che non sono state depositate perché prive di firma del relatore e del presidente. Sul punto, tuttavia, va ricordata la nota con cui il numero uno del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, Antonio Leone, ha invitato a sospendere il deposito di tutti i provvedimenti fino al 15 aprile (si veda l’articolo di Antonio Iorio su Ntplus Fisco).

Sospensione dei termini per l’attività dell’agenzia delle Entrate
Un’importante novità è emersa in tema di sospensione di termini sino al 31 maggio dell’attività degli uffici che riguarda anche quella relativa al contenzioso. Stante il difetto di coordinamento con il termine del 15 aprile concesso al contribuente, i rappresentanti della Dre Veneto hanno comunicato che l’agenzia delle Entrate, a livello centrale, ha emanato una nota interna che dà indicazione agli uffici di considerare quale termine ultimo della sospensione il 15 aprile e non il 31 maggio.

Sospensione dei termini per accertamento con adesione
La videoconferenza ha affrontato anche il problema dell’applicabilità della sospensione anche all’accertamento con adesione, sulla quale il Dl 18/2020 tace. Sono emersi pareri difformi sull’effettiva applicabilità ed è emersa la volontà degli avvocati di non avvalersi, prudenzialmente, della sospensione.

Sospensione dei termini nella riscossione
Si è discusso anche del pagamento di importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi. Un punto su cui nella serata del 20 marzo è intervenuto il chiarimento della circolare 5/E/2020 (si veda quanto anticipato nell’articolo di Laura Ambrosi su Ntplus Fisco). Secondo l’Agenzia la sospensione dei termini per ricorrere comporta anche la sospensione per versare quanto dovuto in caso sia di acquiescenza, sia di impugnazione dell’accertamento. La sospensione dei termini dei carichi affidati per la riscossione (articolo 68 del Dl 18/2020 ) non si applica agli accertamenti esecutivi.

Ad avviso delle Entrate, la sospensione riguarda gli importi dovuti successivamente all’affidamento in carico per la riscossione. La circolare 5/E/2020 precisa però, che poiché a seguito della comunicazione di presa in carico che l’agente invia al debitore, non è previsto alcun termine di versamento, la sospensione dei «termini di versamento» dell’articolo 68 è riferita ai soli versamenti per i quali il contribuente ha chiesto la rateazione.

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