Controlli e liti

Milleproroghe in «Gazzetta»: udienze tributarie scritte fino al 31 marzo 2022

Permesso lo scambio di note con l’impossibilità al collegamento da remoto

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Udienze tributarie “scritte” prorogate fino al prossimo 31 marzo. È quanto sembra emergere dal decreto Milleproroghe (Dl 228/2021) pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 30 dicembre, che ripropone la medesima previsione, contenuta nell’allegato al precedente provvedimento di proroga al 31 dicembre, e dalla relazione illustrativa al Milleproroghe.

Questi i termini della delicata problematica. L’articolo 27 , comma 1 del Dl 137/2020, nell’introdurre misure idonee a fronteggiare l’emergenza sanitaria, ha previsto specifiche modalità per lo svolgimento da remoto delle udienze tributarie. In alternativa, le udienze passavano direttamente in decisione e, se una delle parti avesse insistito per la discussione, si sarebbe proceduto con la trattazione scritta (scambio di note) ove non fosse stato possibile il collegamento a distanza.

Queste modalità sono state varie volte prorogate, da ultimo con il Dl 105/2021, che però, rispetto ai precedenti provvedimenti, ha inserito in un allegato i termini da differire (al 31 dicembre 2021). Il punto 19 prorogava le udienze tributarie. Tuttavia, il fatto che si facesse riferimento al temine indicato nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 27 del Dl 137/2020 (che contempla solo le udienze a distanza e non anche quelle scritte) e l’espressa previsione «udienze da remoto processo tributario», aveva generato dubbi sulla proroga anche delle udienze scritte (contemplate al comma 2 non citato).

Il Dl Milleproroghe ripropone, ancorché in un articolo (il 16), e non più in un allegato, la medesima previsione secondo cui «Il termine di cui all’articolo 27, comma 1, primo periodo del Dl 137/2020, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, è ulteriormente prorogato al 31/3/2022».

Anche in questa occasione si potrebbe quindi dubitare della proroga al 31 marzo anche delle udienze scritte.

In realtà il nuovo decreto (come il precedente) concerne proroghe di termini che, nella specie, sono contenuti solo nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 27 del Dl 137/2020.

Ciò non comporta che la successiva previsione (udienze scritte alternative a quelle da remoto) contenuta nel comma 2 della medesima norma, non sia prorogata trattandosi di modalità alternativa alle udienze a distanza non disciplinata da alcun termine (prorogabile)

Da notare, poi, che le udienze tributarie da remoto non costituiscono un’eccezione ma sono previste ordinariamente dal Dl 119/2018: in tale contesto, una proroga soltanto di tale tipologia di udienze non avrebbe molto senso essendo già prevista a regime.

La relazione illustrativa conferma questa interpretazione evidenziando la proroga non solo dell’udienza a distanza ma anche della trattazione con scambio di note. Vi è ora solo da sperare che tutte le commissioni tributarie si organizzino per le udienze a distanza altrimenti si assisterà, anche nei prossimi mesi, a richieste di rinvio almeno per i processi più delicati.

Il decreto prevede poi la possibilità, fino al 31 marzo, di derogare alle pubbliche udienze nel processo amministrativo in presenza di situazioni eccezionali legate all’emergenza sanitaria e alla celebrazione a porte chiuse delle adunanze e udienze dinanzi alla Corte dei conti

Sono, infine, prorogate fino al 31 dicembre 2022 le previsioni relative ai processi civili e penali che hanno disciplinato l’esercizio dell’attività giurisdizionale durante l’emergenza sanitaria mentre, in via transitoria, sono escluse alcune regole previste, sempre dalla disciplina emergenziale, per le udienze, civili e penali in Cassazione e per i giudizi penali di appello, già fissate per il prossimo mese di gennaio.

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