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Ue, scambio informazioni fiscali: proroga semestrale ma l’efficacia resta retroattiva

Emendamento del Consiglio europeo alla Direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale


Differito di sei mesi lo scambio di informazioni nel settore fiscale dell’Unione europea. I dati relativi ai conti finanziari di cui i beneficiari sono residenti fiscali in un altro Stato membro e gli accordi sulla pianificazione fiscale trasfrontaliera, per esempio, potranno essere comunicati in autunno.

La decisione è del Consiglio europeo, che ha adottato un emendamento alla Direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (Dac). L’obiettivo è di far fronte al lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19, che ha comportato un blocco totale delle attività non solo dei consulenti fiscali, ma anche delle autorità e degli istituti finanziari, per questo impossibilitati a compiere le segnalazioni obbligatorie.

A seconda dell’evoluzione dell’epidemia, la direttiva modificata offre anche la possibilità per il Consiglio, a condizioni rigorose, di prorogare il periodo di differimento una volta, per un massimo di altri tre mesi. Tuttavia, tutte le informazioni pertinenti dovranno essere comunicate e scambiate dalle autorità fiscali entro i termini differiti.

Non si tratta dell’unica novità. Gli Stati dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo preliminare sul rinvio di sei mesi dell’applicazione del regime Iva applicabile alle società on-line, a decorrere dal primo luglio 2021, anziché dal primo gennaio 2021. Il rinvio dovrebbe essere formalmente adottato dal Consiglio, senza ulteriori discussioni, una volta che il testo sarà stato sottoposto a revisione giuridica e linguistica.

Ma entriamo nel merito dell’emendamento della emendamento adottato. Siamo nell’ambito di quella che viene chiamata dagli operatori professionali fiscali la direttiva Dac 6 (Directive on Administrative Co-operation) ovvero il più alto stadio di compliance fiscale europea più rigoroso dall’Action 12 dal Progetto Beps, dell’Ocse, che contiene delle raccomandazioni relative alla progettazione di regole di divulgazione obbligatoria per i piani di pianificazione fiscale aggressivi anche attraverso accordi elusive e strutture societarie c.d. opache.

La necessità di una proroga era stata già segnalata dalle associazioni di categoria e da diversi operatori del settore che avevano evidenziato l’eccezionalità del momento e dei particolari sforzi già richiesti agli intermediari per aiutare le imprese a far fronte alla crisi economica anche per evitare una procedura di infrazione europea. Il Consiglio ha pertanto deciso di dare agli Stati Membri la facoltà di rinviare l'entrata in vigore di alcuni termini per il deposito e lo scambio di informazioni ai sensi della direttiva sulla cooperazione amministrativa (Dac).

Sulla base della proposte, tutti gli Stati membri Ue avranno pertanto sei mesi supplementari per scambiare informazioni sui conti finanziari i cui beneficiari sono residenti fiscali in un altro Stato membro. Analogamente, gli Stati membri avranno sei mesi supplementari per scambiare informazioni su alcuni accordi di pianificazione fiscale transfrontaliera. L’emendamento andrà ad incidere anche sullo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni finanziarie Ue (Dac 2) poiché agli Stati è concessa una proroga di tre mesi pertanto potranno inviare i dati a dicembre anziché a settembre. Il Consiglio ha inoltre previsto la possibilità di prorogare il periodo di differimento una volta, per un massimo di altri tre mesi qualora l’evoluzione della pandemia di Coronavirus non si risolva ovvero si aggravi .

I rinvii concessi agli Stati Ue andranno però ad incidere solamente sulle scadenze degli obblighi di notifica e comunicazione. Pertanto per tutti gli operatori interessati dalla normativa che coincidono con tutti i soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio Ue l’inizio dell’applicazione della cosiddetta Dac 6 rimarrà retroattiva e solo le disposizioni di notifica e comunicazione potranno essere comunicate entro la scadenza del rinvio, ma l’obbligo rimane anche per le operazioni pregresse. Infatti, gli intermediari ed i contribuenti ed i professionisti obbligati alla comunicazione delle operazioni fiscali sospette dovranno comunque trasmettere all’agenzia delle Entrate, in un’unica soluzione, tutte le informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri implementati tra il 25 giugno 2018 e il 1° luglio 2020, anche se con le proroghe concesse. Spetterà sempre agli Stati membri recepire la normativa e la relativa facoltà di proroga.

Per quanto riguarda l’Italia è scaduto l’11 Marzo scorso in piena emergenza Covid-19 il termine per le Commissioni Parlamentari per esprimere il parere sulla Schema di decreto legislativo che recepisce la normativa Europea ma con questo emendamento approvato dal Consiglio Ue il testo attuale necessariamente sarà oggetto di modiche.