Adempimenti

Alla cassa per il saldo Iva del 2021, poi la maggiorazione

Pagamento in unica soluzione o in rate mensili con interessi dello 0,33%

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Ultime ore per i contribuenti che devono pagare il saldo Iva relativo al 2021. Scade mercoledì 16 marzo, il termine per versare l’Iva che risulta dalla dichiarazione Iva 2022. Devono eseguire il pagamento i contribuenti con un saldo a debito d’importo superiore a 10,33 euro. L’importo può essere versato in un’unica soluzione o a rate di pari importo, con l’aggiunta degli interessi dello 0,33% mensile.

I contribuenti che hanno presentato o che devono presentare la dichiarazione Iva 2022, per il 2021, in scadenza il 30 aprile 2022, possono versare il saldo Iva entro i termini per i pagamenti a saldo 2021 e primo acconto per il 2022, risultanti dal modello Redditi 2022, applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2022. I pagamenti che risultano dal modello Redditi 2022, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2022, o dal 1° luglio al 30 luglio 2022, sabato, che slitta al 22 agosto 2022, con lo 0,40% in più per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo.

Il calcolo dello 0,40% in più

L’esempio che segue riguarda un contribuente che chiude la dichiarazione annuale 2022 con un debito di 20mila euro e che non ha eseguito il versamento entro il 16 marzo 2022. Se esegue il pagamento entro il 30 giugno 2022, il versamento dell’Iva relativa al saldo del 2021 è pari a:

• debito Iva 20.000 euro; maggiorazione totale 1,60% (0,40% dal 17 marzo al 18 aprile, più 0,40% dal 19 aprile al 16 maggio, più 0,40% dal 17 maggio al 16 giugno, più 0,40% dal 17 giugno al 30 giugno); 20mila euro per 1,60%, 320 euro; importo dovuto 20.320 euro.

Il debito può essere pagato a rate unitamente ai versamenti dei Redditi 2022 o in unica soluzione insieme agli altri versamenti dei Redditi 2022.

Le regole per la compensazione

La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, dell’Iva, delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Irap, per importi superiori a 5mila euro annui, potrà essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. È consentito l’utilizzo di crediti per importi fino a 5mila euro annui, a partire dal 1° gennaio successivo a quello di maturazione del credito. Il limite di 5mila euro si riferisce ai singoli tipi di credito emergenti dalla dichiarazione. Ad esempio, se dalla dichiarazione dei redditi emergono due diversi crediti rispettivamente di ammontare non superiore a 5mila euro, ma complessivamente d’importo superiore alla soglia, i crediti potranno essere usati in compensazione senza apporre il visto di conformità (circolare n. 10/E del 2014).

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