Adempimenti

Ultime verifiche per la dichiarazione Irap: dai costi alle aliquote le voci sotto la lente

Il modello 2022 è l’ultimo da presentare per imprenditori individuali e singoli professionisti con autonoma organizzazione. Attenzione all’impatto delle novità normative

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di Stefano Vignoli

Con l’approssimarsi del 30 novembre 2022, data ultima per la trasmissione del modello Irap per il periodo di imposta 2021, è utile riepilogare le principali novità e criticità del modello che si accingono a trasmettere contribuenti o loro intermediari.

Deducibilità dei costi di lavoro

Tra le novità principali vi è quella introdotta dall’articolo 10 del Dl 73/2022 relativa alla deducibilità del costo dei dipendenti a tempo indeterminato che però non determina variazioni nel conteggio dell’imposta dovuta. Si tratta infatti di una semplificazione soltanto compilativa che permette di indicare cumulativamente le deduzioni relative al costo dei lavoratori a tempo indeterminato ai righi IC69 e IS7 colonna 1 e 3 (risoluzione 40/E/2022) ma il contribuente può continuare a indicare separatamente i vari righi come peraltro richiesto dalle istruzioni al modello dichiarativo.

L’ultima dichiarazione per imprese individuali e professionisti

Il modello Irap 2022 è inoltre l’ultimo modello da trasmettere da parte di imprenditori individuali e singoli professionisti con autonoma organizzazione: l’esonero previsto dall’articolo 1 comma 8, della legge 234/2021 opera soltanto dal 2022 e non è retroattivo (risposta a interrogazione parlamentare 5-07710). In questo caso, oltre a non essere dovuti gli acconti, occorrerà prestare attenzione all’eventuale credito: se di importo superiore a 5mila euro, non avendo possibilità di effettuare compensazioni verticali con l’Irap degli anni successivi, professionisti e imprenditori individuali avranno interesse a richiedere l’apposizione del visto di conformità per la compensazione integrale.

I canoni di leasing

La trasmissione del modello è poi l’occasione per fare il punto sui dubbi applicativi che non cessano di accompagnare l’imposta a 25 anni dalla sua introduzione. Guardando ad esempio alla recente giurisprudenza (Ctr Lombardia 3785 dell’11 ottobre 2022: si veda anche l’articolo «Irap, deducibile la quota dei canoni di leasing senza gli interessi passivi») che conferma l’ordinanza 7183/2021 della Cassazione si può valutare, per i leasing immobiliari, la deduzione integrale dei canoni di locazione finanziaria anche per la parte riferita al terreno. Scelta da effettuare con attenzione in quanto la posizione dell’amministrazione finanziaria (circolari 36/E/2009 e 38/E/2010) non è mutata e vi è il rischio di andare incontro a un contenzioso.

Aiuti Covid

Resta ferma, anche ai fini Irap, la non imponibilità degli aiuti Covid che peraltro l’Agenzia ha, con risposta a interpello 516/2022, confermato permanere anche dopo la fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022). Per chi è in contabilità ordinaria e applica il «metodo da bilancio» gli aiuti Covid dovranno essere indicati tra le variazioni in diminuzione utilizzando il codice residuale «99», mentre i contribuenti che adottano il «metodo fiscale» non dovranno indicare gli aiuti Covid in quanto non rilevanti fiscalmente. Anche il modello Irap contiene il quadro degli aiuti di Stato che non viene frequentemente compilato in quanto se l’aiuto riguarda anche le imposte sui redditi (ad esempio aiuti Covid) è sufficiente l’indicazione nel modello Redditi e, comunque, è sufficiente l’indicazione nell’autodichiarazione prevista dall’articolo 3 del Dm 11 dicembre 2021 in scadenza il prossimo 30 novembre.

Va, comunque, ricordato che il provvedimento 398976/2022 delle Entrate ha stabilito che in caso di compilazione della casella «ES» dell’autodichiarazione aiuti Covid permane l’obbligo di compilare il prospetto «Aiuti di Stato» presente nel modello Redditi 2022.

Errori contabili

Tra le recenti novità in materia Irap occorre ricordare anche quella in tema di errori contabili la cui rilevanza ai fini delle imposte sui redditi prevista dall’articolo 8 del Dl 73/2022 è stata estesa, in sede di conversione del decreto, anche ai fini Irap. Se l’integrativa non si renderà necessaria a partire dal periodo di imposta 2022 (le disposizioni dell’articolo 8 si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dl 73/2022) resta il dubbio se i componenti positivi e negativi contabilizzati nel bilancio 2021 ma di competenza di precedenti periodi di imposta richiedano l’integrazione dei modelli Irap: il principio di derivazione dal bilancio dovrebbe infatti permetterne la deducibilità/imponibilità nel periodo in cui sono stati contabilizzati.

L’aliquota

I controlli prima dell’invio sono anche l’occasione per verificare la corretta applicazione dell’aliquota Irap: da Irap 2019 le istruzioni non riportano più l’appendice con l’indicazione delle aliquote e riduzioni applicate nelle varie Regioni e si rende pertanto necessario consultare il sito finanze.gov.it, nell’area «Fiscalità regionale e locale – Irap – Aliquote applicabili».

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