Ultimo appuntamento con il vecchio spesometro
Ultimo invio per lo
Entro il 10 e il 20 aprile prossimi i contribuenti sono chiamati a effettuare l’ultima spedizione telematica dei dati relativi alle operazioni effettuate nel 2016 rilevanti ai fini Iva.
Per quanto riguarda la prima scadenza, essa coinvolge i contribuenti con liquidazione Iva mensile mentre la seconda riguarda tutti gli altri contribuenti.
Si tratta, probabilmente, dell’adempimento più odiato da imprese e professionisti, che chiama all’appello tutti i contribuenti titolari di partita Iva, con alcune eccezioni. Sono esclusi, infatti, dall’adempimento i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio, cosiddetto dei “minimi”, i soggetti che adottano il regime di determinazione del reddito in modo forfetario, introdotto dalla legge n. 190 del 2014, nonché le amministrazioni pubbliche e quelle autonome.
Per effettuare la comunicazione dei dati va utilizzato il modello polivalente che contiene una serie di quadri destinati ad accogliere le varie tipologie di operazioni.
È bene ricordare che da un punto di visto oggettivo devono essere ricomprese, all’interno dello spesometro, tutte le operazioni rilevati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, comprese quelle effettuate non solo tra soggetti Iva (cosiddette operazioni business to business), ma anche quelle in cui il cessionario o il committente risulti essere un soggetto non passivo d’imposta ossia un consumatore finale (cosiddette operazioni business to consumer). Per tale motivo le fatture, in linea di massima, devono sempre indicare anche il codice fiscale di cessionario e committente.
Per operazioni rilevanti ai fini Iva si intendono naturalmente quelle imponibili, ma anche quelle non imponibili di cui all’articolo 8 della legge Iva, con esclusione di quelle di cui al comma 1, lettere a) e b), in quanto accompagnate da bolletta doganale, le operazioni assimilate a quelle non imponibili, di cui all’articolo 8-bis, i servizi internazionali, di cui all’articolo 9, nonché le operazioni esenti di cui all’articolo 10, sempre del Dpr 633/72.
Sul fronte delle esclusioni, come chiarito attraverso la circolare n. 24/E del 2011 dall’agenzia delle Entrate, è bene evidenziare che non vanno inserite all’interno del modello polivalente, oltre alle esportazioni e alle importazioni, anche le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, in quanto già soggette a comunicazione attraverso i modelli Intrastat.
Sono anche escluse dalla comunicazione annuale le operazioni effettuate con soggetti black list, come anticipato dall’agenzia delle Entrate attraverso il comunicato stampa del 24 marzo scorso, nonché gli acquisti di carburante effettuati tramite carta di credito.
In presenza di carta carburante, invece, i dati vanno comunicati con le medesime modalità previste per i documenti riepilogativi delle fatture di importo minore, mentre non vanno comunicati i dati relativi ai passaggi interni di beni tra attività separate, ai sensi dell’articolo 36 del Dpr n. 633 del 1972.
Costituiscono, invece, oggetto di comunicazione anche le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività d’impresa, nonché́ la destinazione di beni a finalità estranee alla impresa stessa: in questi casi la base imponibile è determinata in base a quanto disposto dell’articolo 13 del Dpr 633 del 1972.
Come chiarito dalla istruzioni al modello polivalente nonché dalla circolare dell’Agenzia n. 24/E/2011, i dati che devono essere riportati nella comunicazione riguardano, sia per le operazioni attive che per quelle passive, la partita Iva o il codice fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committente, l’imponibile e l’eventuale imposta delle operazioni effettuate, che deve naturalmente tenere conto delle variazioni in aumento o in diminuzione di cui all’articolo 26 del Dpr 633/72.
Si ricorda, infine, che il mancato o ritardato invio dello spesometro fa scattare la sanzione da 258,23 euro a 2.065,83 euro, salvo intraprendere poi la strada del ravvedimento operoso.
Il provvedimento n. 68495/2017