Ultimo giorno per mettersi in regola sull’omesso versamento dell’Iva 2018
Con la scadenza di oggi dell’acconto Iva scatta anche il reato di omesso versamento dell’imposta relativa all’anno 2018. L’articolo 10-ter del decreto legislativo 74/2000 sanziona infatti con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi l’Iva, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo per importi superiori a 250mila euro per ciascun esercizio. Entro oggi, quindi, occorre versare il debito risultante dalla dichiarazione presentata per l’anno 2018 poiché in caso contrario scatta il reato di omesso versamento Iva.
Il debito rilevante ai fini del reato è la somma risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di imposta, determinato secondo le regole previste ai fini fiscali. La Corte di cassazione ha precisato che va considerata solo l’imposta dichiarata e non versata senza gli interessi trimestrali eventualmente dovuti. Nella pronuncia, sebbene indirettamente, è affermato che per la verifica del superamento della soglia di punibilità va verificato l’importo indicato nel rigo VL32 (Iva a debito). In termini concreti, quindi, entro oggi va versato il debito risultante dalla dichiarazione presentata per l’esercizio 2018, indicato nel rigo VL32, senza considerare interessi trimestrali dovuti e non versati.
Si tratta di un reato istantaneo che si perfeziona alla scadenza del termine previsto con la conseguenza che è sufficiente il dolo generico e non occorre il fine di evasione (elemento soggettivo): basta cioè la consapevolezza di non versare all’erario alle previste scadenze le imposte dichiarate e dovute. Nel caso in cui la condotta omissiva riguardi ditte individuali, professionisti, artigiani, ecc., non vi è dubbio che il delitto venga ascritto al contribuente interessato, il quale ha comunque tratto beneficio dall’omissione. In ipotesi invece di violazioni commesse da società, è responsabile il rappresentante legale dell’azienda ad oggi (data di consumazione del reato) a prescindere da chi abbia materialmente firmato la dichiarazione contenente il debito non versato.
Secondo la Cassazione, anche se non mancano pronunce in senso contrario, non risponde del reato il liquidatore che non ha versato le imposte se al momento dell’assunzione dell’incarico non vi erano le risorse disponibili: si tratta di una causa di forza maggiore che giustifica l’inadempimento (sentenza 17727/2019). In base a tale orientamento, il liquidatore risponde del delitto solo qualora distragga l’attivo della società in liquidazione dal fine del versamento all’Erario a scopi differenti.
Tale conclusione deriva dalle limitazioni previste in ambito tributario dall’articolo 36 del Dpr 602/73, secondo cui la responsabilità del liquidatore sussiste solo qualora non provi di aver soddisfatto i crediti erariali prima dell’assegnazione di beni ai soci ovvero il soddisfacimento di altri creditori.
Se l’impresa ha presentato istanza di ammissione al concordato prima della scadenza dell’omesso versamento penalmente rilevante, il rappresentante legale non è perseguibile. In tale contesto, a nulla rileva che l’ammissione formale al concordato sia avvenuta solo dopo detta scadenza di versamento.


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