Una modifica con effetti immediati su Unico 2017
Vediamo quali effetti fiscali può avere, già in Unico 2017 per il periodo d’imposta 2016, la nuova modalità di rilevazione contabile legata al costo ammortizzato.
L’attualizzazione comporta, rispetto alla rilevazione precedente, una diversa ripartizione nel tempo della componente finanziaria e, limitatamente ai crediti e debiti di natura commerciale, la “trasformazione” di una quota di ricavo o di costo in proventi o oneri finanziari. Dall’emendamento che era stato proposto durante il dibattito parlamentare sulla legge di Bilancio, per l’adeguamento fiscale al decreto legislativo 139/2015, emerge che la nuova impostazione contabile è rilevante anche ai fini fiscali. Infatti, in base alle modifiche proposte per l’articolo 83 Tuir, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione temporale recati dai nuovi principi contabili vengono fiscalmente riconosciuti (principio di «derivazione rafforzata») rinviando, per quanto compatibili, alle stesse disposizioni che guidarono l’adeguamento tributario dei soggetti transitati agli Ias. Anche la relazione allegata alla bozza di emendamento lo conferma, affermando che «assume rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile fiscale, la valutazione dei crediti, titoli e debiti al costo ammortizzato».
Per i crediti/debiti di natura commerciale, questa qualificazione di un costo o ricavo come componente di natura finanziaria va attentamente valutata, non solo per le conseguenze Irap ma anche per l’articolo 96 Tuir, ricordando che, ai fini di questa norma, gli interessi di natura commerciale sono sempre rilevanti se attivi, e irrilevanti se passivi, tanto impliciti quanto espliciti (circolare 38/E/2010, par. 1.1).
Ancora più evidente in tal senso è l’effetto dell’altro impatto contabile del costo ammortizzato, ossia la ripartizione lungo la durata del credito/debito dei costi di transazione. In precedenza, questi costi venivano capitalizzati dal mutuatario come immobilizzazioni immateriali e “spalmati” lungo la durata contrattuale a quote generalmente costanti, mentre oggi (si veda il confronto tra il previgente e l’attuale principio Oic 24):
nei bilanci ordinari, questa componente finanziaria è ripartita lungo la durata del prestito utilizzando il criterio del tasso effettivo;
nei bilanci abbreviati e nelle micro-imprese , essa è ripartita a queste costanti come onere finanziario anticipato, utilizzando la tecnica dei risconti.
In entrambi i casi, l’effetto è che ciò che prima era deducibile (anche ai fini Irap) come ammortamento, oggi transita a conto economico come onere finanziario, indeducibile ai fini Irap e limitatamente deducibile ai fini Ires secondo le regole dell’articolo 96 Tuir. E infatti la relazione tecnica alla proposta di modifica al Tuir - che ora potrebbe trovare accoglienza durante la conversione del Dl milleproroghe - afferma che «da un punto di vista finanziario l’intervento potrebbe determinare effetti positivi in termini di gettito in quanto le limitazioni dell’art. 96 del Tuir si applicherebbero anche ai costi di transazione. Inoltre ripercussioni positive dovrebbero esserci anche ai fini Irap in relazione all’aumento degli importi relativi agli interessi passivi. Prudenzialmente tali effetti non vengono quantificati».