Una scrittura privata per il bonus del 50% solo al coniuge capiente
Nell’ipotesi di immobile in comproprietà tra coniugi, ai fini della detrazione, le spese possono essere sostenute anche da uno solo dei comproprietari (intestatario al 100% delle fatture e dei bonifici bancari o postali di pagamento con indicazione del suo codice fiscale; articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Nel caso di specie, la fattura è intestata correttamente solo al marito che ha capienza Irpef, mentre i bonifici bancari sono stati emessi con il codice fiscale di entrambi i coniugi. L’unico modo per correggere l’errore è procedere, se possibile, all’annullamento del vecchio bonifico e alla emissione di un nuovo bonifico con le corrette indicazioni (codice fiscale solo del marito). Se il conto corrente da cui è tratto il bonifico tra i due coniugi è cointestato, si ritiene che, in presenza di fatture intestate al solo soggetto che vuole operare la detrazione in dichiarazione dei redditi, il beneficio fiscale debba essere comunque riconosciuto (circolare 7/E del 2018). In alternativa, ma ciò non è stato confermato come possibile dalla prassi amministrativa, si ritiene, nel caso di specie, possibile una integrazione del bonifico attraverso una scrittura privata con cui la moglie incapiente indichi che il pagamento è stato effettuato a favore del coniuge comproprietario che effettivamente ha sostenuto le spese come risulta dall’intestazione delle fatture.
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