Diritto

Una società è agricola solo quando l’attività è esclusiva per statuto

Secondo la Cassazione deve essere previsto nell’oggetto sociale

di Selene Pascasi

Sono imprenditori agricoli a titolo principale – beneficiari di esenzione Imu – le società il cui statuto preveda come oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività agricola purché almeno la metà dei soci rivesta la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Lo ha ricordato la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 26474 dell’8 settembre 2022.

Richiamata l’evoluzione della giurisprudenza in tema di società agricole, la Cassazione ricorda che il requisito soggettivo indicato dall’articolo 12 della legge 153/75, ed indispensabile per poterle inquadrare come imprenditori agricoli a titolo principale, è duplice:

esercizio esclusivo dell’attività agricola come oggetto sociale fissato dallo statuto;

e, per le società di persone, possesso da parte di almeno la metà dei soci della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Qualifica che, per le società in accomandita si riferisce agli accomandatari e che, nelle cooperative anche di conduzione di aziende agricole deve riguardare almeno un quinto dei soci.

Inoltre, continua la Corte, le disposizioni dettate dai Dlgs 228/2001 e 99/2004 hanno inciso sulla configurazione del requisito soggettivo per la fruizione dell’agevolazione fornendo una lettura più in linea con la normativa eurounitaria che valorizza le conoscenze e le competenze professionali di chi dedichi alle attività agricole minimo la metà del proprio tempo di lavoro complessivo.

Si tratta di principi che, secondo la Cassazione, né la commissione tributaria provinciale, né quella regionale, avevano correttamente applicato. La controversia era scaturita infatti dall’accoglimento da parte della commissione tributaria provinciale del ricorso promosso da una società semplice contro il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’Imu versata per alcune aree.

Una decisione appellata dal Comune di fronte alla commissione tributaria regionale. Quest’ultima aveva però confermato il verdetto della Ctp e la questione è arrivata al vaglio dei giudici di legittimità.

Il Comune contestava il fatto che la Ctr avesse attribuito alla società la natura di imprenditore agricolo nonostante difettasse dei requisiti formali richiesti: aveva cioè consentito l’esenzione laddove (sebbene uno dei soci vantasse la qualifica di imprenditore agricolo professionale) lo statuto della società non prevedeva come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole.

La Cassazione ha dato ragione al Comune, stabilendo che l’esenzione spetta solo alle società il cui statuto preveda come oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività agricola a patto che almeno la metà dei soci rivesta la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

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