Controlli e liti

Unico, il modello incompleto non configura omessa dichiarazione

Secondo la Ctr Liguria non si giustifica il maggior termine per l’accertamento dell’agenzia delle Entrate

di Andrea Taglioni

La presentazione del modello Unico, non contenete la compilazione del quadro inerente i redditi di lavoro autonomo, non equivale all’omessa presentazione della dichiarazione. E, per questo, l’amministrazione finanziaria decade dal potere accertativo se la notifica dell’atto impositivo viene effettuata posticipando di un anno i termini per accertamento. Di conseguenza, non può trovare applicazione il maggior termine per l’azione accertativa prevista dal comma 2, dell’articolo 43, del Dpr 600/73, disciplinante l’ipotesi di omessa dichiarazione.

È quanto emerge dalla sentenza n. 265 pronunciata il 26 febbraio dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria. La vicenda, da cui trae origine la pronuncia, fa seguito all’emissione di un avviso di accertamento con il quale l’agenzia delle Entrate aveva contestato la mancata dichiarazione di redditi di lavoro autonomo.

Era accaduto, infatti, che il contribuente, nonostante la presentazione del modello unico, avesse omesso di compilare il quadro RE relativo ai redditi di lavoro autonomo; ne conseguiva, secondo l’ufficio, la possibilità di esercitare il potere accertativo nel maggior termine previsto in caso di dichiarazione omessa.

L’adita Commissione accoglieva il ricorso evidenziando come nel caso di specie l’omessa indicazione di un singolo quadro di cui è composto il modello unico non può configurare un’omissione dichiarativa tale da giustificare il maggior termine per l’accertamento.
A seguito dell’accoglimento del ricorso l’ufficio interponeva appello chiedendo la riforma della sentenza. In particolare, secondo l’amministrazione, l’assenza degli elementi attivi e passivi all’interno del quadro del modello dichiarativo doveva essere equiparata a omessa dichiarazione; di conseguenza doveva ritenersi legittimo l’utilizzo del maggior termine per l’accertamento.

I giudici di secondo grado, nel confermare la sentenza impugnata, hanno preliminarmente richiamato il dettato normativo, ratione temporis vigente, il quale prevedeva che l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata nel caso in cui il contribuente non presenti la dichiarazione o, se presentata, risulti nulla.

Dal dettato normativo i giudici desumono, inequivocabilmente, l’assenza dei presupposti per la proroga dei termini di accertamento, tenuto conto che l’omessa compilazione di uno dei quadri di cui si compone il modello unico non configura un’omissione, ma semplicemente un’incompletezza della dichiarazione.

E tale principio non vale solo per i redditi di lavoro autonomo, ma anche per gli altri redditi appartenenti alle diverse categorie reddituali previste dall’articolo 6 del Tuir.
Tra l’altro, i principi espressi nella sentenza convergono con l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 24017/13, seppur resa in una vicenda dove il reddito non era stato dichiarato perché non realizzato, ha ritenuto, comunque, anche in assenza degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili, che la dichiarazione si deve ritenere presentata e solo i singoli redditi si devono considerare non dichiarati.

È di tutta evidenza che sulla specifica questione e dal principio enunciato dalla Ctr potrebbero scaturire ulteriori sviluppi interpretativi per la cui conferma sarà necessario attendere, se chiamato in causa, l'orientamento che il giudice di legittimità intenderà seguire.

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