L'esperto rispondeImposte

Uscita di merci verso Campione d’Italia, non serve la bolla doganale per la prova

La destinazione dei beni all’esportazione al di fuori del territorio dell’Ue può essere documentata con altri mezzi di prova certi e incontrovertibili

immagine non disponibile

di Anna Abagnale

La domanda

Dal 1° gennaio 2020, per effetto della direttiva Ue 2019/475, il Comune di Campione d’Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano sono stati inclusi nel territorio doganale dell’Unione Europea, pur continuando a essere esclusi dall’ambito applicativo della direttiva 2006/112 e pertanto risultano esclusi dall'applicazione dell’Iva in base all’articolo 7. Le vendite di merci che vengono trasportate nel Comune non sono soggette a bolla doganale. La fattura deve essere emesse ai sensi dell’articolo 8, comma 1 oppure ai sensi dell’articolo 7? Data la mancanza di bolletta doganale come è possibile provare l’uscita delle merci verso Campione d’Italia e quindi la mancata applicazione dell’Iva italiana?
E. G. - Lucca

Come evidenziato, la modifica normativa in vigore dal 1° gennaio 2020, non ha avuto l’effetto di includere i territori del Comune di Campione d’Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano nell’ambito di applicazione della Direttiva 2006/112/CE. Ai fini Iva, quindi, non cambiano le regole di territorialità. Ciò implica che le cessioni verso tali territori vanno comunque intese, ai fini Iva, come cessioni all’esportazione ex articolo 8, Dpr 633/1972. La prova dell’esportazione in regime di non imponibilità...