L'esperto rispondeAdempimenti

Va segnalato attraverso Civis l’errore commesso sui corrispettivi già inviati

L’invio effettutuato attraverso il canale dell’agenzia delle Entrate

di Giuseppe Barbiero

La domanda


Un contribuente obbligato a inviare i corrispettivi telematicamente dal 1° gennaio 2020 e che non ha ancora installato il registratore telematico, ha utilizzato il servizio offerto dall’agenzia delle Entrate. Per errore, ha indicato gli importi al lordo dell’Iva, anziché al netto. È possibile annullare l’invio e inviare quello corretto? Quali sono le sanzioni?
S. A. – Parma


È da premettere che all’attualità non è possibile correggere errori dopo la trasmissione in via telematica, a fine giornata, dei corrispettivi memorizzati. Al riguardo, si suggerisce, fermo restando il corretto riporto in contabilità Iva dei corrispettivi incassati, di comunicare all’agenzia delle Entrate, mediante il canale Civis, il disallineamento tra l’erronea indicazione dell’importo lordo degli stessi e la corretta esposizione dell’Iva rapportata all’importo dei corrispettivi al netto dell’Iva. Sarà poi opportuno attendere l’eventuale recupero della maggiore Iva da parte dell’ufficio a seguito di tale disallineamento per beneficiare della riduzione delle sanzioni per effetto del cumulo giuridico (articolo 12, comma 2, decreto legislativo 472 del 1997) che l’Ufficio è tenuto ad applicare, della sanzione in generale più favorevole al contribuente, rispetto a quella prevista dall’articolo 6, commi 3 e 4, del Dlgs 471 del 1997, pari al 100% dell’Iva corrispondente all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro, riducibile con l’applicazione del ravvedimento di cui all’articolo 13 del Dlgs 472 citato.
In proposito, si veda anche la circolare 77/E del 3 agosto 2001, che esclude l’applicazione di sanzioni nel caso di comportamenti che si traducono in una «mera violazione formale senza alcun debito d'imposta». In questa circolare, al paragrafo 3.1 nozione di “mera” violazione formale, l’agenzia delle Entrate afferma che, come stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 472 del 1997 «non sono punibili le violazioni che, oltre a non incidere sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, non pregiudicano l'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria. Resta, invece, punibile ogni altra violazione che sia di ostacolo all'attività di controllo».

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