Imposte

Va tassato in Italia il Tfr corrisposto al lavoratore non residente

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di Francesco Avella


È tassabile in Italia il Tfr corrisposto da una società residente in Italia a un soggetto non residente. Anche se relativo ad annualità di retribuzione per lavoro prestato all’estero che hanno beneficiato del regime di retribuzione “convenzionale” previsto dall’ articolo 51, comma 8-bis, del Tuir . Questa la conclusione a cui giunge la Cassazione nella sentenza 2441/2017 .

Secondo i giudici di legittimità, l’articolo 15 della Convenzione bilaterale tra Italia e Regno Unito in materia di lavoro subordinato determina l’imponibilità in Italia delle somme corrisposte a titolo di Tfr da un datore di lavoro italiano, anche se maturate in annualità in cui il lavoro era prestato all’estero.

Ben diversa è invece la posizione dell’agenzia delle Entrate (espressa nella risoluzione 61/E/2013) che, confermando l’inquadramento del Tfr all’interno dell’articolo 15 della Convenzione bilaterale in materia di lavoro dipendente, ammette che il Tfr corrisposto da un datore di lavoro italiano sia assoggettato a tassazione in Italia soltanto per la quota parte di prestazione riferibile all’attività esercitata nel territorio dello Stato. Sembra dunque ormai acquisito, sul piano amministrativo e giurisprudenziale, l’inquadramento del Tfr all’interno della disposizione convenzionale in materia di redditi di lavoro subordinato, vista la natura del Tfr quale diritto di credito, a pagamento differito, di natura sostanzialmente retributiva, che matura anno per anno in relazione al lavoro prestato e all’ammontare della retribuzione dovuta.

Tuttavia, sul piano dell’interpretazione della disposizione convenzionale, il paragrafo 2(b)(c) dell’articolo 15 - richiamato dai giudici di legittimità - consente all’Italia di tassare il Tfr corrisposto da un datore di lavoro italiano ad un residente britannico soltanto nella misura in cui si tratti di una remunerazione ricevuta «in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente (cioè in Italia, ndr)».

Peraltro, i giudici di legittimità non affrontano compiutamente una tematica di diritto interno che avrebbe potuto impattare in maniera decisiva sulle conclusioni. La sentenza in commento ricalca infatti troppo fedelmente le precedenti pronunce sopra richiamate, che però riguardavano il previgente articolo 3 Tuir. Soffermandosi invece sul vigente articolo 51, comma 8-bis, del Tuir e sulla natura del Tfr quale retribuzione maturata anno per anno in relazione al lavoro prestato, ma a pagamento differito, il collegio avrebbe probabilmente accolto la prima mozione del contribuente circa la ricomprensione della tassazione del Tfr nella tassazione forfetaria del vigente articolo 51, comma 8-bis Tuir e, quindi, circa la sua non imponibilità all’atto della corresponsione (come sostenuto in dottrina). Anche a prescindere dalla normativa contenuta nella Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni.

Cassazione, sentenza 2441/2017

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