Imposte

Vale il regime transitorio per i dividendi deliberati entro il 2022

La massima dell’Aidc: ininfluente il momento della loro erogazione purché entro la prescrizione

Gli utili derivanti da partecipazioni qualificate (così come, da sempre, quelli derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate), percepiti dalle persone fisiche, sono assoggettati alla ritenuta del 26% dal 1°gennaio 2018, per effetto dell’introduzione della riforma del regime dei dividendi operata dalla legge 205/2017.

Per le distribuzioni di utili deliberate fino al 31 dicembre 2022, però, la disciplina transitoria prevista dall’articolo 1, comma 1006, della stessa legge conserva, per gli utili maturati sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, il previgente regime impositivo. Ne consegue che i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate, detenute da persone fisiche (o soggetti ad esse equiparati al fine del regime transitorio) non nell’esercizio di un’impresa commerciale, concorrano alla formazione del reddito complessivo del socio in misura parziale, determinata in base all’esercizio a cui si riferiscono gli utili dai quali vengono attinti (in funzione alla diversa aliquota Ires alla quale tali utili erano soggetti). Pertanto, qualora la distribuzione sia stata deliberata nel periodo transitorio (1° gennaio 2018-31 dicembre 2022), i relativi dividendi sono destinati a concorrere alla formazione del reddito complessivo del socio:
O nella misura del 40% del loro ammontare, quando formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
O nella misura del 49,72%, quando attinti da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2016;
O nella misura del 58,14%, quando formati con utili prodotti nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Dubbi erano emersi in relazione all’applicazione di tale disposizione in relazione al fatto se fosse condizione sufficiente che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva. Al riguardo, il principio di diritto 3/2022 dell’agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai dividendi da partecipazioni qualificate (riferiti agli esercizi sopra richiamati) di cui sia stata deliberata la distribuzione entro il 2022, si applica il regime impositivo previgente, indipendentemente dal momento della loro erogazione (fermo restando che la stessa debba avere luogo entro il termine di prescrizione quinquennale fissato dall’articolo 2949 del Codice civile).

La massima dell’Aidc
Il regime transitorio per la tassazione dei dividendi percepiti in relazione a partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al di fuori del regime d'impresa è applicabile a patto che le delibere di distribuzione siano state assunte entro il 31 dicembre 2022, non richiedendo la disposizione in questione ulteriori condizioni, sempre che non siano state poste in essere condotte esclusivamente volte a fruire del regime transitorio.

Composizione della commissione
Componenti: Annalisa Donesana (presidente), Filippo Jacobacci (segretario), Marco Allena, Giorgio Confente, Gianluca Cristofori, Roberta Dell'Apa, Alberto Di Vita, Nicola Galleani D'Agliano, Francesco Gerla, Fabio Landuzzi, Duilio Liburdi, Paolo Ludovici, Luca Nobile, Paola Piantedosi, Massimiliano Sironi, Stefano Trettel, Andrea Vasapolli, Norberto Villa, Eugenio De Chiara (consigliere Aidc) Esperti: Alberto Arrigoni, Giuseppe Bernoni, Giulio Boselli, Nino Clerici, Angelo Contrino, Alessandro Cotto, Flavio Dezzani, Joseph Holzmiller, Maurizio Logozzo, Giuseppe Marini, Guido Marzorati, Silvio Necchi, Antonio Ortolani, Marco Piazza, Ambrogio Picolli, Stefano Poggi Longostrevi, Raffaele Rizzardi, Franco Roscini Vitali, Luca Rossi, Edoardo Ginevra (presidente Aidc – sezione di Milano)

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