Controlli e liti

Vale la scadenza naturale per identificare gli atti con notifica da prorogare

Il vademecum delle Entrate conferma che si fa riferimento alla scadenza “naturale” (e non agli 85 giorni extra)

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Le bozze circolate prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Dl rilancio prevedevano che, in deroga a quanto previsto dallo Statuto del contribuente, gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione sanzioni, recupero crediti imposta, liquidazione e rettifica, «i cui termini di decadenza scadono tra il 9 marzo ed il 31 dicembre 2020, ferme restando le disposizioni del comma 1 dell'articolo 67 del DL 18/2020» ossia il decreto Cura Italia, potevano essere emessi entro fine anno ma notificati entro la fine del 2021. Tale decreto ha sospeso dall'8 marzo al 31 maggio i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione per gli enti impositori e pertanto si verificava uno slittamento di 85 giorni anche dei termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi (circolari 11 e 8 del 2020).

In concreto quindi, per esemplificare, la decadenza per ciò che scadeva naturalmente al 31 dicembre 2020, sarebbe stata il 26 marzo (ossia 85 giorni oltre il 31 dicembre).

Tuttavia, la nuova norma così formulata non avrebbe trovato una utile applicazione, atteso che la maggior parte degli atti, avendo scadenza (in seguito al differimento del Cura Italia) oltre il 2020, non avrebbero beneficiato dell'anno in più per la notifica.

In sede di pubblicazione del Dl 34/2020, l'articolo è stato modificato prevedendo (articolo 157) espressamente che per la scadenza dei termini di decadenza degli atti impositivi scadenti tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, senza conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Tali atti sono quindi emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza. Il legislatore, quindi, ha specificamente escluso dal computo dei termini decadenziali la sospensione di 85 giorni, lasciando invariata la naturale decadenza di ciascun atto.

Nel vademecum dell'Agenzia è stato dissipato qualunque dubbio interpretativo (per la verità venuto meno a seguito della modifica normativa dell'ultim'ora). Si conferma, infatti, che per l'individuazione degli atti differiti occorrerà escludere la sospensione degli 85 giorni. Nell'elaborato, l'Agenzia chiarisce anche che si procederà con l'invio nel 2021 di comunicazioni e con la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro fine anno.

Poiché il DL 34/2020 rinvia ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia per le modalità applicative del differimento della decadenza è verosimile che essere rispecchieranno quanto ora preannunciato nel vademecum.

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