Adempimenti

Valida la notifica della cartella all’addetto della Srl

Il principio affermato dalla Ctr Lazio nella sentenza 1317/2020

ADOBESTOCK

di Alessandro Borgoglio

È legittima la notifica della cartella di pagamento presso la sede della società, effettuata nelle mani di un soggetto qualificatosi come addetto alla ricezione degli atti. Lo ha stabilito la Ctr del Lazio, con la sentenza 1317/2020.

Il caso
Una Srl aveva contestato la notifica di cartelle di pagamento, in quanto consegnate presso la sua sede a una signora qualificatasi come addetta alla ricezione degli atti della società.
Ai sensi dell'art. 145 c.p.c., ai fini della regolarità della notificazione degli atti destinati a una persona giuridica presso la sede legale ovvero presso quella effettiva, è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza.
Alla luce di ciò, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti in alcuna delle predetti sedi la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede stessa, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente.
La società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona oltre a non essere un suo dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno, nel senso che la prova dell'insussistenza di un rapporto siffatto non è adempiuto con la sola dimostrazione dell'inesistenza d'un rapporto di lavoro subordinato tra la persona in questione ed il destinatario della notifica, attesa la configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità (cfr. Consiglio di Stato, sent. 5145/2010

Il precedente
Recentemente, la Cassazione ha stabilito che, qualora la notifica della cartella di pagamento avvenga presso la sede legale della società e non nel luogo di residenza del legale rappresentante della stessa, l’atto deve essere consegnato solo ai soggetti indicati dall’art. 145, comma 1, Codice di procedura civile, ossia al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, tra i quali non è, pertanto, compreso il familiare convivente del legale rappresentante dell’ente, sicché è nulla la notifica eseguita nelle mani del medesimo (Cassazione 8472/2018).
Peraltro, la Suprema Corte ha stabilito in passato che la notifica dell’atto eseguita presso la sede secondaria della società è affetta tutt’al più da nullità sanabile, non potendosi ritenere effettuata in luogo o a persona del tutto estranei alla destinataria; inoltre, il consegnatario il quale si trovi presso una sede della società si presume addetto alla ricezione degli atti per la società stessa, fino a prova contraria (Cassazione 29200/2017).
Nel caso oggetto della pronuncia in commento era dunque sufficiente la sola dichiarazione, attestata dall’agente notificante, che il ricevente si fosse dichiarato «incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti», come riportato nella relata della notificazione, perché fosse così sorta la presunzione legale (iuris tantum) della qualità dichiarata, la quale per essere vinta necessitava di rigorosa prova contraria della società, che invece non l’aveva in alcun modo fornita.

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