Controlli e liti

Valida la notifica del ricorso online anche se in anticipo sul regolamento

di Rosanna Acierno

La notifica del ricorso introduttivo o dell’appello con la Pec anche prima dell’entrata in vigore dei decreti attuativi è comunque valida se la controparte si è costituita in giudizio e ha esercitato il suo diritto di difesa. È quanto emerge da due recenti pronunce della Ctr Abruzzo e della Ctr Veneto. La disciplina sul processo tributario telematico è contenuta nell’articolo 16 bis del Dlgs 546/92, secondo cui sia le comunicazioni della segreteria sia le notificazioni degli atti possono avvenire usando la Pec. Le comunicazioni delle segreterie (della data di udienza e del dispositivo della sentenza e dell’ordinanza cautelare) avvengono ordinariamente in via telematica, presso la Pec che il difensore indica nel ricorso e nella nota di iscrizione a ruolo. Invece, per le notifiche e i depositi degli atti l’utilizzo della telematica è una facoltà e non un obbligo: ma se si decide di fruirne, la scelta vale anche per i gradi successivi. A livello generale, secondo il Dm 163/2013 le notificazioni tra le parti e il deposito di atti presso la Ct devono avvenire in maniera graduale in tutte le Regioni di Italia con successivi decreti del Mef. Tale attuazione graduale è avvenuta con il Dm 30.6.2016 e il Dm 4.8.2015, e con il comunicato Mef del 15.12.2016, i quali hanno previsto l’estensione del processo tributario telematico per i ricorsi notificati a partire dal 1° dicembre 2015 per le commissioni tributarie di Toscana e Umbria, dal 15 ottobre 2016, per quelle di Abruzzo e Molise e dal 15 dicembre 2016, per quelle di Emilia Romagna e Veneto.

Tuttavia, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti, alcuni contribuenti hanno notificato i ricorsi introduttivi o gli appelli non più mediante consegna a mano o con raccomandata in plico aperto, ma via Pec. In tali casi, gli Uffici accertatori, pur costituitisi in giudizio tempestivamente, hanno sempre eccepito l’inammissibilità del ricorso o dell’appello perché notificato in forza di una disposizione la cui entrata in vigore è subordinata all’approvazione dei decreti attuativi. Sul punto, finora, alcuni giudici di primo grado avevano ritenuto condivisibile l’eccezione di inammissibilità.

Da ultimo, con due recenti sentenze i giudici abruzzesi e veneti non hanno inteso ravvedere alcuna inammissibilità. Con la sentenza 306/4/2018, la Ctr Abruzzo ha avuto modo di precisare che il ricorso notificato a mezzo Pec, anche prima dell’entrata in vigore del processo tributario telematico, non è affetto da nullità se la consegna telematica ha raggiunto lo scopo, producendo il risultato della conoscenza dell’atto da parte del controricorrente. L’irritualità della notificazione di un atto a mezzo Pec, infatti, conformemente all’art. 156 Cpc, non ne comporta la nullità se la consegna telematica non ha impedito in alcun modo l’intempestiva costituzione in giudizio della controparte e dunque la lesione del suo diritto di difesa. Alle medesime conclusioni è giunta la Ctr Veneto con la sentenza 432/8/2018, secondo cui è valida la notifica di un appello a mezzo Pec che raggiunga il suo scopo, anche in assenza di un decreto attuativo che ne consenta l’uso. Non è infatti ammissibile l’eccezione su un mero vizio procedimentale, senza prospettare le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa.

Ctr Veneto, sentenza 432/08/2018

Ctr Abruzzo, sentenza 306/04/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©